Art. 4
Esame delle domande
1. La Direzione procede all'esame delle domande presentate con le
modalita' e le tempistiche di cui al precedente art. 3, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, definito sulla base
dell'orario di arrivo della domanda all'indirizzo pec indicato
nell'art. 3.
2. Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente
decreto sono trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica
certificata all'indirizzo pec o mail indicato dal richiedente in sede
di presentazione della domanda.