Art. 4 
 
                         Esame delle domande 
 
  1. La Direzione procede all'esame delle domande presentate  con  le
modalita' e le tempistiche di  cui  al  precedente  art.  3,  secondo
l'ordine  cronologico   di   presentazione,   definito   sulla   base
dell'orario  di  arrivo  della  domanda  all'indirizzo  pec  indicato
nell'art. 3. 
  2. Le comunicazioni inerenti il procedimento  di  cui  al  presente
decreto sono trasmesse esclusivamente  attraverso  posta  elettronica
certificata all'indirizzo pec o mail indicato dal richiedente in sede
di presentazione della domanda.