Art. 5
Determinazione ed erogazione del contributo
1. All'esito delle verifiche di cui all'art. 4, da concludersi
entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3,
comma 1, la Direzione redige l'elenco delle domande regolarmente
presentate e ammesse a contributo, secondo l'ordine cronologico di
presentazione. L'elenco contiene l'indicazione, per ciascuna domanda,
dell'importo ammesso a contributo fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla
generalita' dei richiedenti sia complessivamente superiore alle
risorse disponibili, l'entita' della quota di contributo assegnata a
ciascun beneficiario e' determinata in modo proporzionale al
contributo riconoscibile al singolo richiedente rispetto al totale
dei contributi riconoscibili.
3. La Direzione provvede a comunicare a ciascun richiedente entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1
il provvedimento d'accoglimento o di rigetto della domanda di
contributo e l'entita' dell'importo riconosciuto.