Art. 5 
 
             Determinazione ed erogazione del contributo 
 
  1. All'esito delle verifiche di  cui  all'art.  4,  da  concludersi
entro venti giorni dalla scadenza del  termine  di  cui  all'art.  3,
comma 1, la Direzione  redige  l'elenco  delle  domande  regolarmente
presentate e ammesse a contributo, secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. L'elenco contiene l'indicazione, per ciascuna domanda,
dell'importo ammesso a contributo fino alla concorrenza delle risorse
disponibili. 
  2. Nel caso in cui il  totale  dei  contributi  riconoscibili  alla
generalita'  dei  richiedenti  sia  complessivamente  superiore  alle
risorse disponibili, l'entita' della quota di contributo assegnata  a
ciascun  beneficiario  e'  determinata  in  modo   proporzionale   al
contributo riconoscibile al singolo richiedente  rispetto  al  totale
dei contributi riconoscibili. 
  3. La Direzione provvede a comunicare a ciascun  richiedente  entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3,  comma  1
il  provvedimento  d'accoglimento  o  di  rigetto  della  domanda  di
contributo e l'entita' dell'importo riconosciuto.