Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell'India, con le modalita' di cui al comma 2, di materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 alla Repubblica dell'India si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in India con le autorita' locali. 3. All'eventuale reintegro delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5. 4. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono autorizzate, in via d'urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma, nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.