Art. 2 
 
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
  ed attrezzature finalizzate  al  soccorso  ed  all'assistenza  alla
  popolazione. 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita',   dell'attivita'   di   assistenza   alla    popolazione
interessata dalla situazione di emergenza  di  cui  in  premessa,  e'
autorizzata  la  donazione,  in  favore   della   popolazione   della
Repubblica dell'India, con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  di
materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla  popolazione,
inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 
  2. Alla donazione dei beni  di  cui  al  comma  1  alla  Repubblica
dell'India si provvede mediante verbale sottoscritto per  il  tramite
dell'Ambasciata d'Italia in India con le autorita' locali. 
  3. All'eventuale reintegro delle attrezzature e  dei  materiali  di
cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'art. 5. 
  4. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono autorizzate,
in via d'urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative
gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale  di
cui al citato comma, nello svolgimento delle attivita'  di  cui  alla
presente ordinanza.