Art. 3 
 
     Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' 
           del Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Al personale di cui  all'art.  1,  comma  2,  appartenente  alle
amministrazioni pubbliche, puo' essere autorizzata,  in  deroga  alla
contrattazione collettiva nazionale e regionale di comparto,  per  la
durata dello stato di emergenza di cui in premessa, per l'impiego sul
territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione  di  una
speciale indennita'  omnicomprensiva,  con  la  sola  esclusione  del
trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile
a 200 ore  di  straordinario  festivo  e  notturno,  determinata  con
riferimento ai giorni di effettivo impiego. 
  2. Al personale di cui all'art. 1, comma 2, non  appartenente  alle
amministrazioni pubbliche, e'  riconosciuto  un  rimborso  spese  per
vitto, alloggio e trasporto locale, non superiore al  trattamento  di
missione riconosciuto al personale di cui al comma 1.