Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al personale di cui all'art. 1, comma 2, appartenente alle amministrazioni pubbliche, puo' essere autorizzata, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e regionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa, per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego. 2. Al personale di cui all'art. 1, comma 2, non appartenente alle amministrazioni pubbliche, e' riconosciuto un rimborso spese per vitto, alloggio e trasporto locale, non superiore al trattamento di missione riconosciuto al personale di cui al comma 1.