Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, si provvede,  nel  limite  massimo  di  euro
1.000.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio