Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis
del codice penale.
4. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito
del mandato.