Art. 3 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti  alla  Commissione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da  366  a  384-bis
del codice penale. 
  4. Per il  segreto  di  Stato  nonche'  per  i  segreti  d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le  norme  vigenti.  E'  sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte  processuale  nell'ambito
del mandato.