Art. 4
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se
coperti da segreto.
2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa.
3. La Commissione ha altresi' facolta' di acquisire copie di atti e
di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La
Commissione acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le
relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del disastro del traghetto «Moby Prince», di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi
in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto.
6. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente
all'oggetto dell'inchiesta.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal
segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari.