Art. 4 
 
                    Richiesta di atti e documenti 
 
  1. La  Commissione  ha  facolta'  di  acquisire  copie  di  atti  e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o  altri  organismi  inquirenti,  anche  se
coperti da segreto. 
  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria  provvede
ai  sensi  dell'articolo  117  del  codice   di   procedura   penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa. 
  3. La Commissione ha altresi' facolta' di acquisire copie di atti e
di  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste  parlamentari.  La
Commissione acquisisce ed esamina la  documentazione  raccolta  e  le
relazioni presentate  dalla  Commissione  parlamentare  di  inchiesta
sulle  cause  del  disastro  del  traghetto  «Moby  Prince»,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a). 
  4. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione. 
  5.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi
in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto. 
  6. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materia   attinente
all'oggetto dell'inchiesta. 
  7. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti  dal
segreto gli atti e i documenti attinenti  a  procedimenti  giudiziari
nella fase delle indagini preliminari.