Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti alla Commissione stessa e ogni altra  persona  che  collabora
con essa o compie o concorre a compiere atti  d'inchiesta  oppure  ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7. 
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in
tutto o in parte, anche per  riassunto  o  informazione,  di  atti  o
documenti del procedimento di inchiesta coperti  dal  segreto  o  dei
quali e' stata vietata la divulgazione  sono  punite  a  norma  delle
leggi vigenti.