Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale
addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora
con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in
tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o
documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei
quali e' stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle
leggi vigenti.