IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  della
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino  al  31
luglio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del
22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020,
n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693  del  17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707  del  13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17  marzo  2021,  n.
752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768  del
14 aprile 2021 e n.  772  del  30  aprile  2021  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 739 dell'11 febbraio  2021,  recante  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virati trasmissibili nella  Regione  Umbria»  con
cui si e' autorizzato il reperimento di  professionalita'  specifiche
da destinare alle strutture sanitarie della Regione Umbria; 
  Vista, l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 752  del  19  marzo  2021,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili nella  Regione  Umbria»  con  cui  si  e'
disposta la proroga al 30  aprile  2021  degli  incarichi  di  lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa,
conferiti  ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021; 
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
  Visto l'art. 2222 del codice civile; 
  Considerato  che,  in  ragione  dell'evolversi   della   criticita'
determinatasi nella Regione Umbria con  riferimento  alla  diffusione
della pandemia da COVID-19, nonche'  dell'esito  della  procedura  di
reperimento di personale medico, infermieristico  e  socio-sanitario,
avviata  in  attuazione  della  citata   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 739  del  2021,  la  medesima
regione, per il  tramite  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province  autonome  -  Commissione  speciale  protezione  civile,  ha
rappresentato la condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione, coordinata e  continuativa,
del personale a tal fine conferiti, e  prorogati  dall'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  752  del  19  marzo
2021, in scadenza al 30 aprile 2021, fino al 31 luglio 2021, a valere
sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 739 del 2021; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
  Di concerto con il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                          Proroga incarichi 
                         di lavoro autonomo 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella  Regione  Umbria,  per  il  supporto
delle attivita' delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, la Regione Umbria e' autorizzata a prorogare  fino  al
31  luglio  2021  gli  incarichi  di  lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza  al  30  aprile
2021, conferiti ai sensi dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021,  e
prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile n. 752 del 19 marzo 2021, come di seguito indicati: 
    a) un medico abilitato e specializzati di cui all'art.  1,  comma
1,  lettera  a)  dell'ordinanza  n.  739  del  2021,  con  un   onere
quantificato in euro 24.570,00; 
    b) cinque medici  abilitati,  anche  non  specializzati,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 739 del  2021,  con
un onere quantificato in euro 81.900,00; 
    c) tre  infermieri  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c)
dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
42.588,00; 
    d) quaranta operatori socio-sanitari di cui all'art. 1, comma  1,
lettera d) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere  quantificato
in euro 480.480,00. 
  2. Al personale incaricato  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  di
diciotto unita' di personale, residente fuori dalla  Regione  Umbria,
e' altresi' riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari
ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato  in  euro
54.000,00, nel limite delle disponibilita' di cui all'art.  2,  comma
1, per il vitto, l'alloggio  e  il  viaggio  presso  i  comuni  della
Regione Umbria.