Art. 10 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine cronologico di presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) coerenza delle voci di spesa richieste rispetto alla specifica attivita' d'impresa; b) presenza di un piano di sviluppo aziendale supportato da ipotesi coerenti con i dati di bilancio previsionale; c) contenuto tecnologico dell'iniziativa proposta. 2. Nel caso in cui le domande non siano complete relativamente ai requisiti di accesso e/o non soddisfino il criterio di valutazione di cui alla lettera a) e uno dei criteri di cui alle lettere b) o c) del precedente comma, il soggetto gestore invia, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate, tramite posta elettronica certificata, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.