Art. 10 
 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto  gestore,
che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine  cronologico  di
presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
    a) coerenza delle voci di spesa richieste rispetto alla specifica
attivita' d'impresa; 
    b) presenza di un  piano  di  sviluppo  aziendale  supportato  da
ipotesi coerenti con i dati di bilancio previsionale; 
    c) contenuto tecnologico dell'iniziativa proposta. 
  2. Nel caso in cui le domande non siano complete  relativamente  ai
requisiti di accesso e/o non soddisfino il criterio di valutazione di
cui alla lettera a) e uno dei criteri di cui alle lettere b) o c) del
precedente  comma,  il  soggetto   gestore   invia,   tramite   posta
elettronica  certificata,   all'indirizzo   indicato   dal   soggetto
proponente nella  domanda  di  agevolazione,  una  comunicazione  dei
motivi ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Le  controdeduzioni  ai
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere  inviate,
tramite posta elettronica certificata,  entro  il  termine  di  dieci
giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.