Art. 11 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del procedimento istruttorio di  cui  all'art.  10,  e
comunque entro sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda  di  agevolazione  completa  di   tutta   la   documentazione
richiesta,  il  soggetto  gestore   adotta   la   determinazione   di
concessione delle agevolazioni o la determinazione di  rigetto  della
domanda. 
  2. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base della determinazione di concessione formalmente  accettata
dal beneficiario, che indica  le  diverse  macro-categorie  di  spesa
riconosciute a contributo, la forma e l'ammontare delle agevolazioni,
i tempi e le modalita' per la realizzazione del piano di spesa e  per
l'erogazione  delle   agevolazioni,   gli   obblighi   del   soggetto
beneficiario e i motivi di revoca. 
  3. Il soggetto gestore comunica al soggetto  beneficiario,  tramite
posta elettronica certificata, la determinazione di concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1. 
  4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve  essere
formalmente  accettata  dal  beneficiario  entro  dieci  giorni,  con
comunicazione, tramite posta elettronica certificata, indirizzata  al
soggetto gestore. In caso di mancata accettazione  entro  il  termine
indicato, la determinazione di concessione in favore del beneficiario
decade.