Art. 11 Concessione delle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 10, e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta, il soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda. 2. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione formalmente accettata dal beneficiario, che indica le diverse macro-categorie di spesa riconosciute a contributo, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalita' per la realizzazione del piano di spesa e per l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 3. Il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario, tramite posta elettronica certificata, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro dieci giorni, con comunicazione, tramite posta elettronica certificata, indirizzata al soggetto gestore. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato, la determinazione di concessione in favore del beneficiario decade.