Art. 13 
 
                     Rendicontazione e Controlli 
 
  1. La rendicontazione dell'intero  piano  di  spesa  dovra'  essere
presentata al soggetto gestore entro i successivi centoottanta giorni
dalla data di erogazione delle agevolazioni di cui al precedente art.
12, comma 2. La documentazione dovra' essere trasmessa a mezzo  posta
elettronica certificata, (utilizzando gli schemi  e  le  linee  guida
messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it,  debitamente
sottoscritti  dal  legale  rappresentante.  La  documentazione   deve
riportare in allegato: 
    a)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  firmata
digitalmente dal legale rappresentante attestante: 
      i. che non sono in corso procedure esecutive  o  concorsuali  a
carico dell'impresa; 
      ii.  che  permangono  le  condizioni  soggettive  e   oggettive
previste per la fruizione delle agevolazioni; 
      iii.  che  la  documentazione  presentata  e'   conforme   agli
originali; 
    b) copia  delle  fatture  elettroniche  di  acquisto  fiscalmente
valide, aventi data  successiva  alla  presentazione  della  domanda,
intestate al soggetto beneficiario e relative a  tipologie  di  spese
riconducibili   al   capitale   circolante   oggetto   dell'attivita'
d'impresa. Su ciascuna fattura elettronica,  in  fase  di  emissione,
deve  essere  inserito   il   codice   unico   del   progetto   (CUP)
identificativo del progetto; 
    c) copia dei cedolini paga dei dipendenti, corredati dal relativo
contratto  di  lavoro,  aventi  data  di  emissione  successiva  alla
presentazione  della  domanda.  Su  ciascun  cedolino,  in  fase   di
emissione, deve essere inserito il CUP identificativo del progetto; 
    d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati; 
    e) copia degli  estratti  conto  bancari  intestati  al  soggetto
beneficiario, da cui si evincano gli addebiti relativi; 
    f) libri contabili e fiscali con la corretta registrazione  delle
spese oggetto di agevolazione. 
  2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  sul  piano   di   spesa
agevolato, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e  il
mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli
interventi finanziati. Il soggetto gestore ha facolta' di  effettuare
anche controlli presso la sede operativa dell'attivita'. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni,  dati  e  rapporti  tecnici  disposte  dal
Ministero  o  dal  soggetto  gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio del piano di spesa agevolato. Gli stessi  soggetti  sono
tenuti ad acconsentire  e  a  favorire  lo  svolgimento  di  tutti  i
controlli disposti dal Ministero o dal soggetto gestore, al  fine  di
verificare le condizioni per il mantenimento delle  agevolazioni.  Le
indicazioni riguardanti le modalita', i  tempi  e  gli  obblighi  dei
soggetti beneficiari in merito alle suddette  attivita'  di  verifica
sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni
di cui all'art. 11.