Art. 13 Rendicontazione e Controlli 1. La rendicontazione dell'intero piano di spesa dovra' essere presentata al soggetto gestore entro i successivi centoottanta giorni dalla data di erogazione delle agevolazioni di cui al precedente art. 12, comma 2. La documentazione dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, (utilizzando gli schemi e le linee guida messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante. La documentazione deve riportare in allegato: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante: i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa; ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; iii. che la documentazione presentata e' conforme agli originali; b) copia delle fatture elettroniche di acquisto fiscalmente valide, aventi data successiva alla presentazione della domanda, intestate al soggetto beneficiario e relative a tipologie di spese riconducibili al capitale circolante oggetto dell'attivita' d'impresa. Su ciascuna fattura elettronica, in fase di emissione, deve essere inserito il codice unico del progetto (CUP) identificativo del progetto; c) copia dei cedolini paga dei dipendenti, corredati dal relativo contratto di lavoro, aventi data di emissione successiva alla presentazione della domanda. Su ciascun cedolino, in fase di emissione, deve essere inserito il CUP identificativo del progetto; d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati; e) copia degli estratti conto bancari intestati al soggetto beneficiario, da cui si evincano gli addebiti relativi; f) libri contabili e fiscali con la corretta registrazione delle spese oggetto di agevolazione. 2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni sul piano di spesa agevolato, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. Il soggetto gestore ha facolta' di effettuare anche controlli presso la sede operativa dell'attivita'. 3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio del piano di spesa agevolato. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal soggetto gestore, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Le indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11.