Art. 14 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, dal soggetto gestore nei seguenti casi: a) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) mancato invio della rendicontazione relativo alle spese percepite; c) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, prima che siano trascorsi due anni dalla data di accettazione della determina; d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi due anni dalla data di accettazione della determina; e) mancato adempimento agli obblighi di controllo di cui all'art. 13; f) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; g) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; h) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorita' competente per i quali sia applicabile una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.