Art. 14 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale,  dal
soggetto gestore nei seguenti casi: 
    a) qualora  il  soggetto  beneficiario,  in  qualunque  fase  del
procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti  falsi
o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b)  mancato  invio  della  rendicontazione  relativo  alle  spese
percepite; 
    c) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione, totale o parziale, prima che siano  trascorsi  due  anni
dalla data di accettazione della determina; 
    d)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi due anni dalla data di accettazione della determina; 
    e) mancato adempimento agli obblighi di controllo di cui all'art.
13; 
    f) mancato rispetto  di  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni; 
    g) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse  da  quelle
previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; 
    h) qualora risultino in corso a carico dei  soggetti  beneficiari
accertamenti di ogni autorita' competente per i quali sia applicabile
una delle misure di prevenzione previste dal  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159.