Art. 4 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al soggetto gestore. 2. Con atto aggiuntivo alla convenzione in essere tra Ministero e soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita' di trasferimento al soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita', che sono posti a carico delle medesime risorse entro il limite massimo del 2% (due per cento).