Art. 4 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1.   Gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  delle
agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi,  di
ispezioni e controlli di cui al presente  decreto  sono  affidati  al
soggetto gestore. 
  2. Con atto aggiuntivo alla convenzione in essere tra  Ministero  e
soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  sono  regolati  i   reciproci
rapporti e le modalita' di trasferimento al  soggetto  gestore  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli  oneri
necessari per lo svolgimento delle attivita', che sono posti a carico
delle medesime risorse entro  il  limite  massimo  del  2%  (due  per
cento).