Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono essere ammesse alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le PMI, costituite ed attive alla data del  1°  gennaio  2020
nelle forme di ditta individuale, di societa' di persone, di societa'
di capitali, di cooperative, di consorzi, di associazioni di imprese,
che alla data di presentazione della domanda di agevolazione svolgono
regolarmente un'attivita' economica principale rientrante tra  quelle
indicate  nell'elenco  di  cui  all'allegato  1al  presente  decreto,
nonche' le associazioni culturali e le start up innovative, che siano
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) nei casi previsti  essere  regolarmente  costituite  in  forma
societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione  volontaria  e  non  essere  sottoposte  a
procedure concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
    e) aver restituito agevolazioni godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta', cosi' come individuata nel regolamento GBER; 
    g) avere sede operativa localizzata nel Comune di L'Aquila o  nei
comuni  del  cratere  sismico,  come  individuati  dal  decreto   del
commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei  ministri  16
aprile 2009, n. 3, cosi' come integrato dal decreto 17  luglio  2009,
n.  11,  regolarmente  registrata  presso  la  competente  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  2. Il possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  deve  essere
attestato  sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' ai sensi degli articoli  47,  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante e  allegata  alla  domanda  di
agevolazione. 
  3. Sono esclusi dalle agevolazioni tutte  le  attivita'  svolte  in
regime  di   libera   professione   ed   i   settori   della   pesca,
dell'acquacoltura e della produzione primaria dei  prodotti  agricoli
di cui all'allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea.