Art. 6 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle  agevolazioni  i  programmi  di  spesa  di
capitale  circolante  sostenuti  da  imprese   con   sede   operativa
localizzata nel territorio del cratere sismico aquilano, connessi  al
piano  di  sviluppo  presentato  e  finalizzati  alla   ripresa   e/o
continuita' del ciclo produttivo post emergenza  sanitaria  nazionale
COVID-19. 
  2. Il contributo puo' essere concesso fino ad un importo massimo di
euro 8.000,00 (ottomila/00) per le aziende localizzate nel Comune  di
L'Aquila e un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le
aziende localizzate nei territori dei comuni del  cratere;  le  spese
devono essere  sostenute  dopo  la  presentazione  della  domanda  di
agevolazione, ad eccezione delle categorie esposte al successivo art.
7, comma 2, sostenute a partire dal  17  marzo  2020  e  rendicontate
entro  centoottanta  giorni  dalla  data  della   determinazione   di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11. 
  3. Il soggetto gestore non ha possibilita' di concedere una proroga
sui termini previsti al precedente comma. 
  4. Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni stabiliti  dal
regolamento de minimis.