Art. 6 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di spesa di capitale circolante sostenuti da imprese con sede operativa localizzata nel territorio del cratere sismico aquilano, connessi al piano di sviluppo presentato e finalizzati alla ripresa e/o continuita' del ciclo produttivo post emergenza sanitaria nazionale COVID-19. 2. Il contributo puo' essere concesso fino ad un importo massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per le aziende localizzate nel Comune di L'Aquila e un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le aziende localizzate nei territori dei comuni del cratere; le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle categorie esposte al successivo art. 7, comma 2, sostenute a partire dal 17 marzo 2020 e rendicontate entro centoottanta giorni dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11. 3. Il soggetto gestore non ha possibilita' di concedere una proroga sui termini previsti al precedente comma. 4. Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis.