Art. 7 Costi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 8, i costi per la realizzazione del piano di spesa, al netto dell'IVA, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di capitale circolante: a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; b) utenze fornite su immobili strumentali destinati allo svolgimento dell'attivita' siti nei comuni del territorio del cratere sismico aquilano; c) oneri finanziari connessi alla continuita' aziendale a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che non beneficino di alcun'altra agevolazione; d) costo del lavoro dipendente che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, dedicato all'attivita' presso l'unita' produttiva destinataria dell'aiuto post emergenza sanitaria COVID-19. Il costo del lavoro preso a riferimento e' il costo effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione al contratto di lavoro e comprende la retribuzione lorda (prima delle imposte) e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge). 2. Sono altresi' ammissibili le spese gia' sostenute a partire dalla data del 17 marzo 2020 per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni, materiali ed immateriali, per la fruizione in sicurezza dei servizi offerti alla clientela dalle imprese beneficiarie. 3. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese fara' fede la data della fattura mentre per il costo del lavoro la data dei cedolini del periodo e, per gli oneri finanziari, la data di addebito sull'estratto conto. 4. Non sono ammissibili i canoni di locazione, le prestazioni di servizi, nonche' le spese di gestione acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), ovvero nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario. 5. Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del soggetto gestore o del Ministero.