Art. 8 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse,  ai
sensi e nei  limiti  del  regolamento  de  minimis,  nella  forma  di
contributo a fondo perduto nella misura del 100%  (cento  per  cento)
delle spese ammissibili nei limiti indicati all'art. 7,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 9, comma 8.