Art. 9 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto e' riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto. 3. I termini per la presentazione delle domande, la modulistica e le informazioni necessarie alla presentazione delle medesime domande da parte delle imprese proponenti, saranno resi pubblici dal soggetto gestore con avviso pubblicato in una apposita sezione del proprio sito internet www.invitalia.it . 4. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica secondo le indicazioni fornite nel sito www.invitalia.it . Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione di seguito riportata e indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione della domanda di finanziamento, dell'invio telematico della stessa e degli allegati, e' assegnato un protocollo progressivo. La documentazione da allegare alla domanda e' la seguente: a) schema contenente i dati dell'ultimo bilancio approvato, ove disponibile; b) schema contenente i dati di bilancio previsionale; c) piano di sviluppo aziendale che indichi gli obiettivi strategici dell'azienda nel medio periodo con particolare attenzione alle relazioni e sinergie con gli attori di sviluppo locale e/o alla progettazione di sistemi produttivi o di offerta innovativi a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, attestante la classificazione del soggetto quale PMI; f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, attestante la percezione di aiuti in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', da presentare, nel caso di societa' di capitali, da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ovvero, nel caso di societa' di persone, da parte di tutti i soci, che non sussistono nei propri confronti provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, e che non sussistono altresi' nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 5. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma 3 non sono prese in esame. 6. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli allegati risultino illeggibili, errati o incompleti, il soggetto gestore ne da' comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un termine massimo di dieci giorni per la regolarizzazione, pena la decadenza della domanda. 7. Il soggetto gestore da' comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dei casi di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione. 8. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e, qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, ne da' tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese. 9. Nel caso di cui al comma precedente, il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l'esaurimento delle risorse disponibili e' immediatamente reso noto nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e in quello del soggetto gestore www.invitalia.it. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicita', nel rispetto della tempistica di cui al successivo comma 12. 10. Ferma restando la chiusura dello sportello, disposta ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attivita' amministrative, il soggetto gestore provvedera' a sospendere l'avvio delle attivita' di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza nel proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall'eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il soggetto gestore riavviera' le istruttorie per le domande sospese, secondo l'ordine cronologico di presentazione. 11. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalita' e lo schema ivi indicato. Almeno quindici giorni prima del suddetto termine di apertura, il soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it lo schema e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. Tutte le comunicazioni al soggetto gestore sono inviate attraverso posta elettronica certificata. Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa e' assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal gia' menzionato protocollo informatico. 12. Le domande potranno essere nuovamente presentate, esclusivamente laddove, completate le istruttorie, residuino risorse finanziarie non impegnate. Il Ministero dara' comunicazione di una eventuale riapertura dei termini di presentazione con trenta giorni di anticipo, nel proprio sito internet www.mise.gov.it ed in quello del soggetto gestore www.invitalia.it. 13. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.