Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse  sulla  base  di
una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. L'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese  per  la
fruizione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente  decreto   e'
riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto. 
  3. I termini per la presentazione delle domande, la  modulistica  e
le informazioni necessarie alla presentazione delle medesime  domande
da parte delle imprese proponenti, saranno resi pubblici dal soggetto
gestore con avviso pubblicato in una  apposita  sezione  del  proprio
sito internet www.invitalia.it . 
  4. Le domande  devono  essere  presentate  esclusivamente  per  via
elettronica secondo le indicazioni fornite nel sito  www.invitalia.it
. Le domande devono essere  firmate  digitalmente,  nel  rispetto  di
quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante  e
devono essere corredate della documentazione di seguito  riportata  e
indicata nella  domanda  medesima.  Al  termine  della  procedura  di
compilazione della domanda di  finanziamento,  dell'invio  telematico
della  stessa  e  degli  allegati,   e'   assegnato   un   protocollo
progressivo.  La  documentazione  da  allegare  alla  domanda  e'  la
seguente: 
    a) schema contenente i dati dell'ultimo bilancio  approvato,  ove
disponibile; 
    b) schema contenente i dati di bilancio previsionale; 
    c)  piano  di  sviluppo  aziendale  che  indichi  gli   obiettivi
strategici dell'azienda nel medio periodo con particolare  attenzione
alle relazioni e sinergie con gli attori di sviluppo locale e/o  alla
progettazione di sistemi produttivi o di offerta innovativi a seguito
dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a  firma  del
legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto  gestore  nel
sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti  di  cui
all'art. 5; 
    e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a  firma  del
legale rappresentante, attestante  la  classificazione  del  soggetto
quale PMI; 
    f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a  firma  del
legale rappresentante, attestante la percezione di aiuti in regime de
minimis ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  e  di  altri
regolamenti de minimis; 
    g)  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di   notorieta',   da
presentare, nel caso di societa' di capitali, da  parte  di  tutti  i
componenti del consiglio di  amministrazione,  ovvero,  nel  caso  di
societa' di persone, da parte di tutti i soci, che non sussistono nei
propri confronti  provvedimenti  giudiziari  interdittivi,  cause  di
divieto, di sospensione o di  decadenza  previste  dall'art.  67  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, e che non  sussistono  altresi'  nei  propri  confronti
rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti  che  riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel
registro dei carichi pendenti e nel casellario  giudiziale  ai  sensi
della vigente normativa. 
  5. Le domande presentate secondo modalita' non  conformi  a  quelle
indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma  3  non
sono prese in esame. 
  6. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli  allegati
risultino illeggibili, errati o incompleti, il  soggetto  gestore  ne
da' comunicazione a mezzo posta elettronica  certificata,  assegnando
un termine massimo di dieci giorni per la regolarizzazione,  pena  la
decadenza della domanda. 
  7. Il soggetto gestore da' comunicazione a mezzo posta  elettronica
certificata dei casi di decadenza della domanda o laddove  la  stessa
non possa essere presa in considerazione. 
  8. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il
soggetto gestore monitora  costantemente  il  fabbisogno  finanziario
complessivo determinato dalle domande di agevolazione  presentate  e,
qualora tale  fabbisogno  sopravanzi  significativamente  le  risorse
finanziarie assegnate alla misura, ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese. 
  9. Nel caso di cui  al  comma  precedente,  il  Ministero  comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.  Nelle  more  di  tale  procedura,  l'esaurimento  delle
risorse disponibili e' immediatamente reso noto nel sito internet del
Ministero  www.mise.gov.it  e  in   quello   del   soggetto   gestore
www.invitalia.it. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie,
le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni
sino a concorrenza delle risorse disponibili.  Nel  caso  in  cui  si
rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero
si riserva di riaprire i termini per la presentazione  delle  domande
di agevolazione, dandone opportuna pubblicita',  nel  rispetto  della
tempistica di cui al successivo comma 12. 
  10. Ferma restando la chiusura dello sportello, disposta  ai  sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  al  fine  di  garantire   la
trasparenza e la migliore gestione delle attivita' amministrative, il
soggetto gestore provvedera' a sospendere l'avvio delle attivita'  di
valutazione  delle  domande  pervenute,  dandone   comunicazione   ai
soggetti  proponenti  ed   adeguata   evidenza   nel   proprio   sito
istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo  state
ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti  a  coprire  il
fabbisogno  potenziale  derivante  dall'eventuale   ammissione   alle
agevolazioni delle  domande  in  corso  di  istruttoria.  Qualora  si
rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il soggetto gestore
riavviera' le istruttorie per le domande  sospese,  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione. 
  11. La  domanda  deve  essere  presentata  esclusivamente  per  via
telematica, utilizzando la procedura informatica a  disposizione  nel
sito internet www.invitalia.it secondo le modalita' e lo  schema  ivi
indicato. Almeno  quindici  giorni  prima  del  suddetto  termine  di
apertura,  il  soggetto  gestore  rende  disponibili  in  un'apposita
sezione  del  sito  internet  www.invitalia.it   lo   schema   e   le
informazioni necessarie alla presentazione  delle  domande  da  parte
delle imprese proponenti. Tutte le comunicazioni al soggetto  gestore
sono inviate attraverso posta  elettronica  certificata.  Al  termine
della procedura di compilazione  del  piano  d'impresa  e  dell'invio
telematico della domanda e degli allegati, alla stessa  e'  assegnato
un  protocollo  elettronico  e  reso  evidente  il  responsabile  del
procedimento. La data di presentazione della domanda coincide con  la
data di invio telematico della medesima,  come  risultante  dal  gia'
menzionato protocollo informatico. 
  12.   Le   domande   potranno   essere    nuovamente    presentate,
esclusivamente laddove, completate le istruttorie, residuino  risorse
finanziarie non impegnate. Il Ministero dara'  comunicazione  di  una
eventuale riapertura dei termini di presentazione con  trenta  giorni
di anticipo, nel proprio sito internet www.mise.gov.it ed  in  quello
del soggetto gestore www.invitalia.it. 
  13. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili,
le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite  con  esito
positivo  sono  ammesse  alle  agevolazioni   in   misura   parziale,
commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.