IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino  al  31
luglio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020  e  nn.
665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  672
del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11  giugno
2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio  2020,  n.  690
del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692  dell'11  agosto
2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto  2020,  n.  702
del 15 settembre 2020, n. 705 del  2  ottobre  2020,  n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751  del
17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile
2021, n. 768 del 14 aprile 2021 e n. 772 del 30 aprile 2021  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Considerato che le regioni e le province autonome, per  il  tramite
della  conferenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome   -
Commissione  speciale  protezione  civile,  hanno  rappresentato   la
condivisibile  esigenza  di  prorogare  gli  incarichi  conferiti  al
personale medico di cui alle  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del  20
novembre 2020, gia' prorogati dall'ordinanza n. 737  del  2  febbraio
2021; 
  Considerato che la Commissione speciale di protezione civile  della
conferenza delle regioni e delle province autonome ha  trasmesso,  in
data 5  maggio  2021,  i  fabbisogni  inerenti  la  prosecuzione  dei
rapporti  del  personale  gia'  assunto  ai  sensi  delle  richiamate
ordinanze e in essere alla data del 30 aprile 2021, fino al 31 luglio
2021, data di cessazione dello stato di emergenza; 
  Ritenuto che, al fine  di  garantire  una  piu'  efficace  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul  territorio  nazionale,
per  il  supporto  delle  attivita'  delle   Aziende   sanitarie   ed
ospedaliere, anche nei reparti COVID, occorre autorizzare la  proroga
degli incarichi conferiti ai sensi delle sopra  richiamate  ordinanze
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n. 712  del  15
novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020 e prorogati dall'ordinanza
n. 737 del 2 febbraio  2021  fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministro  della  salute,  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga degli incarichi dei medici assunti sul  territorio  nazionale
                 ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID le regioni e  province  autonome  possono  disporre  la
proroga fino al 31 luglio 2021 degli incarichi di lavoro autonomo  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza n. 737 del
2 febbraio 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo
di 292.110,00 euro, a valere sulle risorse gia' rese  disponibili  ai
sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali intestate ai presidenti di regione e  provincia  autonoma  -
soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive
esigenze finanziarie.