Art. 3 Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2021 Il Capo del Dipartimento: Curcio