Art. 3
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle Province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio