Art. 3 
 
                Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1  si  applicano  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 maggio 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio