IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Vista la decisione della Commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra autorita' veterinarie con funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2021, n. 91718 in materia di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system - da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli organismi di controllo; Ritenuto opportuno stabilire criteri relativi alla valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008 per i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto importate, anche prima dell'immissione in libera pratica; Sentito il tavolo tecnico compartecipato sull'agricoltura biologica in data 8 aprile 2021; Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848, relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati nell'Unione europea; Ritenuto opportuno assumere comportamenti uniformi agli altri Stati europei in materia di analisi del rischio sulle importazioni di prodotti biologici; Considerata la necessita' di abrogare e sostituire il decreto ministeriale n. 91718 del 18 febbraio 2021, attesa la necessita' di concordare con la Commissione europea, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848, criteri armonizzati per le partite ed i Paesi a rischio; Decreta: Art. 1 Obiettivi Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.