Art. 2 
 
                             Importatori 
 
  Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere
effettuate esclusivamente dagli operatori  iscritti  nella  categoria
«Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.