Art. 3 Primo destinatario Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art. 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. I prodotti biologici importati, successivamente all'immissione in libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario.