Art. 3 
 
                         Primo destinatario 
 
  Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art.  2,  lettera
d) del regolamento (CE) n. 889/2008,  deve  intendersi  ogni  persona
fisica  o  giuridica  iscritta  nella   categoria   «Importatori»   o
«Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1°  febbraio
2012, n. 2049. 
  I prodotti biologici importati, successivamente  all'immissione  in
libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un  primo
destinatario.