Art. 5 Comunicazioni preventive di arrivo merce Gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'importatore, ove richiesto dalle autorita' competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.