Art. 6 Controllo degli importatori Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonche' la relativa tracciabilita'. Gli organismi di controllo assicurano, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantita' dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonche' di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformita' del prodotto biologico importato. Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio degli importatori biologici. I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto. Nell'allegato 2 del presente decreto sono fornite indicazioni in merito al campionamento obbligatorio delle partite importate. Tale attivita' di campionamento e' svolta anche presso i punti di ingresso, prima dell'immissione in libera pratica della partita. I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato 2, punto 1) del presente decreto, non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni che ogni anno gli organismi di controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformita' durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l'Ufficio doganale competente.