Art. 6 
 
                     Controllo degli importatori 
 
  Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  contengano  elementi  idonei  a
consentire   che   l'importazione   avvenga   in   conformita'   alle
disposizioni del regolamento  (CE)  n.  1235/2008,  ed  accertano  la
completezza  e  la  correttezza  della  documentazione  in   possesso
dell'importatore al fine di  verificarne  la  corrispondenza  con  le
partite importate, nonche' la relativa tracciabilita'. 
  Gli  organismi  di  controllo  assicurano,  per  ogni   importatore
controllato, una frequenza dei  controlli  basata  su  una  specifica
valutazione del rischio di inosservanza  delle  norme  di  produzione
biologica tenendo conto delle quantita' dei prodotti  importati,  dei
risultati  dei  precedenti  controlli,  del  rischio  di  scambio  di
prodotti,  nonche'  di  qualsiasi  altra  informazione  relativa   al
sospetto  di  non  conformita'  del  prodotto  biologico   importato.
Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri  minimi
per l'elaborazione della valutazione del  rischio  degli  importatori
biologici. 
  I controlli, se del caso non preannunciati,  devono  assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del  regolamento  (CE)
n. 889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto. 
  Nell'allegato 2 del presente decreto sono  fornite  indicazioni  in
merito al campionamento obbligatorio delle partite importate. 
  Tale attivita' di campionamento e' svolta anche presso i  punti  di
ingresso, prima dell'immissione in libera pratica della partita. 
  I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato
2, punto 1) del presente decreto, non  rientrano  nel  computo  delle
percentuali minime  di  campioni  che  ogni  anno  gli  organismi  di
controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 889/2008. 
  L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformita' durante  i
controlli  effettuati  presso  i  punti  di  ingresso,  trasmette  al
Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale  n.
14458/2011, informando l'Ufficio doganale competente.