Art. 2
Applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dal
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
1. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni
previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze
presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente
decreto e ritenute prioritarie ai sensi del comma 2, le agevolazioni
possono essere concesse, su richiesta dell'impresa e in relazione ai
singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, con
l'applicazione:
a) dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.1
del Quadro temporaneo;
b) relativamente ai soli programmi riguardanti la ricerca in
materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, dei massimali e nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.6 del Quadro temporaneo;
c) relativamente ai soli programmi riguardanti investimenti per
le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono allo
sviluppo di prodotti connessi al COVID-19, dei massimali e nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 del Quadro temporaneo;
d) relativamente ai programmi riguardanti investimenti per la
produzione di prodotti connessi al COVID-19, dei massimali e nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.8 del Quadro temporaneo.
2. Sono considerate prioritarie ai fini di cui al comma 1 le
istanze finanziabili con le risorse di cui:
a) all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) della direttiva del
Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, come integrate
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto;
b) all'art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto;
c) all'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
volte a rafforzare il settore turistico promuovendo la realizzazione
di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le
aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo
efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonche' di favorire
la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale;
d) alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19
novembre 2020, destinate ai programmi di sviluppo finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di beni e di
servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei
sistemi intelligenti per il trasporto;
e) a nuovi provvedimenti legislativi o amministrativi che
dovessero destinare ulteriori risorse alle finalita' di cui alle
lettere che precedono.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
a), le agevolazioni sono concedibili, nel rispetto del massimale
previsto dal citato punto 3.1 del Quadro temporaneo, nei limiti del
45% (quarantacinque percento) delle spese ritenute ammissibili a
contribuzione.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
b), la ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti
comprende la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti,
dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche,
disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonche' le
innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione
efficiente dei prodotti necessari.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
c), sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione o
al miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie
per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima
applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali
(compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi
prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie
prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche
(compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di
protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime
necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le
materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli
strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.
6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
d), rientrano tra i prodotti connessi al COVID-19 i medicinali
(compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi,
i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi
medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori
meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli
strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti
e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche
necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il
trattamento dei dati.
7. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo
deve intervenire entro il termine previsto dal Quadro temporaneo; a
tal fine, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata
con l'approvazione dell'istanza da parte dell'Agenzia.
8. I programmi di investimento di cui al comma 1, lettere c) e d),
devono essere ultimati dall'impresa e accertati dall'Agenzia entro
sei mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, fatto salvo
quanto in proposito previsto, rispettivamente, dai punti 3.7. e 3.8
del Quadro temporaneo.
9. Per le istanze di cui al comma 2 gia' presentate all'Agenzia e
per le quali non sia intervenuta la concessione delle agevolazioni,
e' fatta salva la possibilita' di richiedere l'applicazione di quanto
disposto dal presente articolo, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili.
10. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' subordinata alla notifica alla Commissione europea delle
disposizioni recate dal presente decreto e alla successiva
approvazione da parte della Commissione medesima.
11. Il Ministero dello sviluppo economico puo' fornire all'Agenzia
le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta
attuazione delle presenti disposizioni.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 marzo 2021
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 427