Art. 2 
 
Applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dal
  Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  stato  a  sostegno
  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 
  1. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti  e  condizioni
previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  le  istanze
presentate successivamente alla data di  pubblicazione  del  presente
decreto e ritenute prioritarie ai sensi del comma 2, le  agevolazioni
possono essere concesse, su richiesta dell'impresa e in relazione  ai
singoli  progetti  costituenti   i   programmi   di   sviluppo,   con
l'applicazione: 
    a) dei massimali e nel rispetto di quanto previsto dal punto  3.1
del Quadro temporaneo; 
    b) relativamente ai soli  programmi  riguardanti  la  ricerca  in
materia di COVID-19 e antivirali  pertinenti,  dei  massimali  e  nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.6 del Quadro temporaneo; 
    c) relativamente ai soli programmi riguardanti  investimenti  per
le infrastrutture  di  prova  e  upscaling  che  contribuiscono  allo
sviluppo di prodotti  connessi  al  COVID-19,  dei  massimali  e  nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 del Quadro temporaneo; 
    d) relativamente ai programmi  riguardanti  investimenti  per  la
produzione di prodotti connessi al  COVID-19,  dei  massimali  e  nel
rispetto di quanto previsto dal punto 3.8 del Quadro temporaneo. 
  2. Sono considerate prioritarie ai  fini  di  cui  al  comma  1  le
istanze finanziabili con le risorse di cui: 
    a) all'art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c)  della  direttiva  del
Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, come  integrate
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto; 
    b) all'art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto; 
    c) all'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
volte a rafforzare il settore turistico promuovendo la  realizzazione
di programmi in grado di ridurre il divario  socio-economico  tra  le
aree  territoriali  del  Paese  e  di  contribuire  ad  un   utilizzo
efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonche' di  favorire
la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale; 
    d) alla direttiva del Ministro dello sviluppo  economico  del  19
novembre 2020, destinate ai  programmi  di  sviluppo  finalizzati  ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di  beni  e  di
servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e  dei
sistemi intelligenti per il trasporto; 
    e)  a  nuovi  provvedimenti  legislativi  o  amministrativi   che
dovessero destinare ulteriori risorse  alle  finalita'  di  cui  alle
lettere che precedono. 
  3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
a), le agevolazioni sono  concedibili,  nel  rispetto  del  massimale
previsto dal citato punto 3.1 del Quadro temporaneo, nei  limiti  del
45% (quarantacinque percento)  delle  spese  ritenute  ammissibili  a
contribuzione. 
  4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
b), la  ricerca  in  materia  di  COVID-19  e  antivirali  pertinenti
comprende  la  ricerca  su   vaccini,   medicinali   e   trattamenti,
dispositivi   medici   e   attrezzature   ospedaliere   e    mediche,
disinfettanti e indumenti e dispositivi  di  protezione,  nonche'  le
innovazioni  di  processo  pertinenti  ai  fini  di  una   produzione
efficiente dei prodotti necessari. 
  5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
c), sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione  o
al miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie
per  sviluppare,  provare  e  ampliare  di  scala,  fino  alla  prima
applicazione industriale prima della produzione in serie,  medicinali
(compresi i vaccini) e trattamenti contro  il  COVID-19,  i  relativi
prodotti intermedi, i  principi  attivi  farmaceutici  e  le  materie
prime; i dispositivi medici, le attrezzature  ospedaliere  e  mediche
(compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i  dispositivi  di
protezione  e  gli  strumenti  diagnostici)  e   le   materie   prime
necessarie; i disinfettanti e i  relativi  prodotti  intermedi  e  le
materie  prime  chimiche  necessarie  per  la  loro  produzione;  gli
strumenti per la raccolta/il trattamento di dati. 
  6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera
d), rientrano tra  i  prodotti  connessi  al  COVID-19  i  medicinali
(compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti  intermedi,
i principi attivi farmaceutici e  le  materie  prime;  i  dispositivi
medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori
meccanici,  gli  indumenti  e  i  dispositivi  di  protezione  e  gli
strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti
e  i  relativi  prodotti  intermedi  e  le  materie  prime   chimiche
necessarie per la loro produzione; gli strumenti per  la  raccolta/il
trattamento dei dati. 
  7. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  articolo
deve intervenire entro il termine previsto dal Quadro  temporaneo;  a
tal fine, la concessione delle agevolazioni si  intende  perfezionata
con l'approvazione dell'istanza da parte dell'Agenzia. 
  8. I programmi di investimento di cui al comma 1, lettere c) e  d),
devono essere ultimati dall'impresa e  accertati  dall'Agenzia  entro
sei mesi dalla data di concessione delle  agevolazioni,  fatto  salvo
quanto in proposito previsto, rispettivamente, dai punti 3.7.  e  3.8
del Quadro temporaneo. 
  9. Per le istanze di cui al comma 2 gia' presentate  all'Agenzia  e
per le quali non sia intervenuta la concessione  delle  agevolazioni,
e' fatta salva la possibilita' di richiedere l'applicazione di quanto
disposto  dal  presente  articolo,  compatibilmente  con  le  risorse
finanziarie disponibili. 
  10. L'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
e'  subordinata  alla  notifica  alla   Commissione   europea   delle
disposizioni  recate  dal  presente   decreto   e   alla   successiva
approvazione da parte della Commissione medesima. 
  11. Il Ministero dello sviluppo economico puo' fornire  all'Agenzia
le  eventuali  ulteriori  indicazioni  necessarie  per  la   corretta
attuazione delle presenti disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 marzo 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 427