Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata, ai sensi
dell'art. 5, nel governo della domanda di mobilita' e nella
promozione della mobilita' sostenibile nell'ambito degli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente;
b) «mobility manager d'area»: figura specializzata nel supporto
al comune territorialmente competente, presso il quale e' nominato ai
sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di
politiche di mobilita' sostenibile, nonche' nello svolgimento di
attivita' di raccordo tra i mobility manager aziendali;
c) piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL): strumento di
pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del
personale dipendente di una singola unita' locale lavorativa, di cui
al successivo art. 3.