Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata, ai sensi dell'art. 5, nel governo della domanda di mobilita' e nella promozione della mobilita' sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente; b) «mobility manager d'area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale e' nominato ai sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilita' sostenibile, nonche' nello svolgimento di attivita' di raccordo tra i mobility manager aziendali; c) piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL): strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unita' locale lavorativa, di cui al successivo art. 3.