Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata,  ai  sensi
dell'art.  5,  nel  governo  della  domanda  di  mobilita'  e   nella
promozione della mobilita' sostenibile nell'ambito degli  spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente; 
    b) «mobility manager d'area»: figura specializzata  nel  supporto
al comune territorialmente competente, presso il quale e' nominato ai
sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione  e  implementazione  di
politiche di mobilita'  sostenibile,  nonche'  nello  svolgimento  di
attivita' di raccordo tra i mobility manager aziendali; 
    c) piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  (PSCL):  strumento  di
pianificazione  degli   spostamenti   sistematici   casa-lavoro   del
personale dipendente di una singola unita' locale lavorativa, di  cui
al successivo art. 3.