Art. 3
PSCL
1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 5, comma 6 della legge
28 dicembre 2015, n. 221, le imprese e le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in
un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo
di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un PSCL del proprio personale dipendente.
2. Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni
singola unita' locale ai sensi del comma 1, si considerano come
dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e
pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza
quotidiana continuativa, presso la medesima unita' locale in virtu'
di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando
o altro.
3. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra
quelle di cui al precedente comma 1 possono comunque procedere
facoltativamente all'adozione del PSCL del proprio personale
dipendente.
4. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare
privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilita'
sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a
motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti, delle loro esigenze di mobilita' e dello stato
dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il
PSCL definisce, altresi', i benefici conseguibili con l'attuazione
delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i
dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di
trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la pubblica
amministrazione che lo adotta, in termini economici e di
produttivita', nonche' per la collettivita', in termini ambientali,
sociali ed economici.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 1, con
successivo decreto direttoriale del Ministero della transizione
ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono adottate le «Linee guida per la redazione e
l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)»,
tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.