Art. 3 
 
                                PSCL 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 5, comma 6 della legge
28 dicembre 2015, n. 221, le imprese e le  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate  in
un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo
di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore  a  50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
un PSCL del proprio personale dipendente. 
  2. Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti  in  ogni
singola unita' locale ai sensi  del  comma  1,  si  considerano  come
dipendenti le persone che,  seppur  dipendenti  di  altre  imprese  e
pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero  con  presenza
quotidiana continuativa, presso la medesima unita' locale  in  virtu'
di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando
o altro. 
  3. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano  tra
quelle di cui  al  precedente  comma  1  possono  comunque  procedere
facoltativamente  all'adozione  del  PSCL   del   proprio   personale
dipendente. 
  4. Il PSCL,  finalizzato  alla  riduzione  del  traffico  veicolare
privato, individua  le  misure  utili  a  orientare  gli  spostamenti
casa-lavoro  del  personale  dipendente  verso  forme  di   mobilita'
sostenibile alternative all'uso individuale  del  veicolo  privato  a
motore, sulla base dell'analisi  degli  spostamenti  casa-lavoro  dei
dipendenti,  delle  loro  esigenze  di  mobilita'   e   dello   stato
dell'offerta di trasporto presente  nel  territorio  interessato.  Il
PSCL definisce, altresi', i benefici  conseguibili  con  l'attuazione
delle misure in  esso  previste,  valutando  i  vantaggi  sia  per  i
dipendenti coinvolti, in termini di tempi di  spostamento,  costi  di
trasporto e comfort di trasporto, sia per  l'impresa  o  la  pubblica
amministrazione  che  lo  adotta,   in   termini   economici   e   di
produttivita', nonche' per la collettivita', in  termini  ambientali,
sociali ed economici. 
  5. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  9,  comma  1,  con
successivo  decreto  direttoriale  del  Ministero  della  transizione
ecologica e del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,  sono  adottate  le  «Linee  guida  per   la   redazione   e
l'implementazione dei piani degli  spostamenti  casa-lavoro  (PSCL)»,
tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.