Art. 5 
 
                     Mobility manager aziendale 
                      e mobility manager d'area 
 
  1. Ai fini dell'adozione  del  PSCL,  le  imprese  e  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  nominano  il  mobility
manager   aziendale,   con   funzioni   di   supporto   professionale
continuativo   alle   attivita'   di    decisione,    pianificazione,
programmazione,  gestione  e  promozione  di  soluzioni  ottimali  di
mobilita' sostenibile. 
  2. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano  tra
quelle di  cui  all'art.  3,  comma  1,  possono  comunque  procedere
facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale. 
  3. I comuni di cui all'art. 229,  comma  4,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, nominano il mobility  manager  d'area,  svolgente
funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti  di
supporto ai comuni stessi  nella  definizione  e  implementazione  di
politiche di mobilita' sostenibile.