Art. 5
Mobility manager aziendale
e mobility manager d'area
1. Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nominano il mobility
manager aziendale, con funzioni di supporto professionale
continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione,
programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di
mobilita' sostenibile.
2. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra
quelle di cui all'art. 3, comma 1, possono comunque procedere
facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.
3. I comuni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, nominano il mobility manager d'area, svolgente
funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di
supporto ai comuni stessi nella definizione e implementazione di
politiche di mobilita' sostenibile.