Art. 7
Requisiti del mobility manager aziendale
e del mobility manager d'area
1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d'area sono
nominati tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta
competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della
mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.
2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 e le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il mobility
manager d'area e il mobility manager aziendale tra il personale in
ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.
3. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1 assicurano che i mobility
manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. In ogni caso, le funzioni e le attivita' del mobility manager
aziendale e del mobility manager d'area nelle pubbliche
amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6
novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.