Art. 7 Requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d'area 1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d'area sono nominati tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente. 2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il mobility manager d'area e il mobility manager aziendale tra il personale in ruolo avente i requisiti di cui al comma 1. 3. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1 assicurano che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 4. In ogni caso, le funzioni e le attivita' del mobility manager aziendale e del mobility manager d'area nelle pubbliche amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.