Art. 7 
 
              Requisiti del mobility manager aziendale 
                    e del mobility manager d'area 
 
  1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d'area  sono
nominati tra  soggetti  in  possesso  di  un'elevata  e  riconosciuta
competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della
mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente. 
  2.  I  comuni  di  cui  all'art.  5,  comma  3   e   le   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano  il  mobility
manager d'area e il mobility manager aziendale tra  il  personale  in
ruolo avente i requisiti di cui al comma 1. 
  3. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1 assicurano che i  mobility
manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
  4. In ogni caso, le funzioni e le attivita'  del  mobility  manager
aziendale   e   del   mobility   manager   d'area   nelle   pubbliche
amministrazioni si conformano  a  quanto  disposto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.  62,  dalla  legge  6
novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.