Art. 2 
 
          Modalita' di utilizzo del medicinale ad uso umano 
                  a causa di situazioni di carenze 
 
  1. Il medico veterinario verifica che il medicinale ad  uso  umano,
che  puo'  essere  utilizzato  per  il  trattamento  delle  affezioni
animali, non sia inserito nella  lista  dei  farmaci  temporaneamente
carenti pubblicata sul portale  istituzionale  dell'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA). 
  2. Nel caso in cui il medicinale ad uso umano  risultasse  inserito
nella  lista  dei  farmaci  temporaneamente  carenti  pubblicata  sul
portale istituzionale dell'AIFA  il  medico  veterinario  non  potra'
prescriverne l'utilizzo per il trattamento della  affezione.  Qualora
detto medicinale sia stato gia'  prescritto,  il  medico  veterinario
dovra' sospenderne la prescrizione e l'utilizzo. 
  3.  Il  medico  veterinario  deve  altresi'   tener   conto   delle
valutazioni effettuate  dall'AIFA  per  i  medicinali  ad  uso  umano
utilizzabili per il trattamento delle affezioni animali contenute nei
provvedimenti specifici adottati dalla medesima Agenzia  al  fine  di
prevenire o limitare  stati  di  carenza  o  indisponibilita',  anche
temporanee, sul mercato. 
  4. Ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni di un medicinale
ad uso umano per la cura degli animali non destinati alla  produzione
di alimenti, onde prevenire  l'eventuale  generarsi  di  carenze,  il
Ministero della salute comunica periodicamente ad AIFA la tipologia e
la quantita' dei medicinali ad uso umano indicate nelle  prescrizioni
ad uso veterinario.