Art. 2 Modalita' di utilizzo del medicinale ad uso umano a causa di situazioni di carenze 1. Il medico veterinario verifica che il medicinale ad uso umano, che puo' essere utilizzato per il trattamento delle affezioni animali, non sia inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul portale istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 2. Nel caso in cui il medicinale ad uso umano risultasse inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul portale istituzionale dell'AIFA il medico veterinario non potra' prescriverne l'utilizzo per il trattamento della affezione. Qualora detto medicinale sia stato gia' prescritto, il medico veterinario dovra' sospenderne la prescrizione e l'utilizzo. 3. Il medico veterinario deve altresi' tener conto delle valutazioni effettuate dall'AIFA per i medicinali ad uso umano utilizzabili per il trattamento delle affezioni animali contenute nei provvedimenti specifici adottati dalla medesima Agenzia al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche temporanee, sul mercato. 4. Ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni di un medicinale ad uso umano per la cura degli animali non destinati alla produzione di alimenti, onde prevenire l'eventuale generarsi di carenze, il Ministero della salute comunica periodicamente ad AIFA la tipologia e la quantita' dei medicinali ad uso umano indicate nelle prescrizioni ad uso veterinario.