IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163; 
  Visto l'art.  3,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno  o  piu'  decreti
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
regole  tecnico-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici   e
telematici nell'ambito del processo tributario; 
  Visto il  decreto  direttoriale  del  4  agosto  2015,  recante  le
specifiche tecniche relative  alla  fase  introduttiva  del  processo
tributario telematico; 
  Visto il decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 283  del  13  novembre
2020) che dispone, tra l'altro, la redazione in formato digitale e il
deposito con modalita' telematiche dei provvedimenti del giudice; 
  Vista la nota n. 8862 del 30 aprile 2021, con la quale il Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria ha chiesto  il  differimento
parziale dell'entrata in  vigore  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020, al fine di completare
il programma  di  formazione  dei  giudici  tributari  relativo  alla
redazione in formato digitale e al deposito con modalita' telematiche
dei provvedimenti giurisdizionali; 
  Vista la successiva nota n. 9205 dell'11 maggio 2021, con la  quale
il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha  individuato
le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni  relative  alla
redazione  in  formato  digitale  dei  provvedimenti  giurisdizionali
presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; 
  Rilevata, quindi, la necessita' di modificare il comma 1  dell'art.
10 del decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 10 del decreto 6  novembre  2020  del  direttore  generale
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 1
e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. Il presente decreto entra in vigore: 
      a)  il  1°  dicembre  2020  presso  la  Commissione  tributaria
provinciale di Roma e la  Commissione  tributaria  regionale  per  il
Lazio; 
      b)  il  1°  giugno  2021  presso  le   Commissioni   tributarie
provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonche' presso  le
Commissioni  tributarie  provinciali  e   regionali   delle   Regioni
Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia; 
      c)  il  1°  ottobre  2021  presso  le  Commissioni   tributarie
provinciali  e  regionali  delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Liguria,
Piemonte, Toscana e Veneto; 
      d)  il  1°  dicembre  2021  presso  le  Commissioni  tributarie
provinciali  e   regionali   delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,  Molise,  Sardegna,  Umbria,   Valle
d'Aosta, nonche' presso le Commissioni di primo e  secondo  grado  di
Trento e Bolzano.»