Art. 3 
 
                    Dichiarazione di equipollenza 
 
  1. In esito all'istruttoria condotta sulla domanda di cui  all'art.
2  e  sulla  certificazione  allegata  presentate   dall'interessato,
l'ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia
la   Dichiarazione   di    equipollenza    del    titolo    posseduto
dall'interessato, ad uno  dei  titoli  di  qualifica  dell'istruzione
professionale,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della   pubblica
istruzione 14 aprile 1997, n. 250, tra quelli indicati nella  tabella
«A», secondo lo schema di modello di cui all'allegato «C» al presente
decreto. 
  2. Eventuali istanze presentate  dal  personale  della  Polizia  di
Stato, appartenente alle categorie indicate  nell'art.  60-bis  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, in  possesso  di  titoli  non  compresi
nella tabella «A» allegata al presente decreto,  sono  esaminate  dal
Ministero dell'interno e trasmesse per la definitiva  valutazione  ai
fini dell'equipollenza al Ministero dell'istruzione. 
  3. L'equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno  dei
titoli di qualifica dell'istruzione professionale di cui  al  decreto
del Ministro della  pubblica  istruzione  14  aprile  1997,  n.  250,
produce la sua efficacia a  partire  dalla  data  di  rilascio  della
dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 e, comunque, da  data
non anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto.