Art. 3 Dichiarazione di equipollenza 1. In esito all'istruttoria condotta sulla domanda di cui all'art. 2 e sulla certificazione allegata presentate dall'interessato, l'ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia la Dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto dall'interessato, ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, tra quelli indicati nella tabella «A», secondo lo schema di modello di cui all'allegato «C» al presente decreto. 2. Eventuali istanze presentate dal personale della Polizia di Stato, appartenente alle categorie indicate nell'art. 60-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, in possesso di titoli non compresi nella tabella «A» allegata al presente decreto, sono esaminate dal Ministero dell'interno e trasmesse per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza al Ministero dell'istruzione. 3. L'equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione professionale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, produce la sua efficacia a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 e, comunque, da data non anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto.