((Art. 1-bis
Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 27
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso;
b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Controperizia). - 1. Se opportuno, pertinente
e tecnicamente fattibile, le Autorita' competenti di cui
all'articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il
campione, ne sia prelevata una quantita' sufficiente per
rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa
quella destinata all'operatore per consentire allo stesso
l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia
accreditato e quella per consentirgli l'espletamento
dell'eventuale fase relativa alla controversia. Queste
ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa
rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante,
rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo.
In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali
il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato
nell'allegato 1. Per ciascun campione prelevato e'
compilato a cura dell'autorita' competente un verbale di
campionamento secondo le indicazioni riportate
nell'allegato 1.
2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da
condurre non assicuri la riproducibilita' dell'esito
analitico, in considerazione della prevalenza e della
distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci,
della deperibilita' dei campioni o delle merci, come nel
caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla
verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla
normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di
agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo 2,
comma 1 del presente decreto, l'Autorita' competente
procede al prelievo del campione in un'unica aliquota
specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi
che escludono la opportunita', la pertinenza o la
fattibilita' tecnica della ripetizione dell'analisi o della
prova.
3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare
tempestivamente all'Autorita' competente il risultato delle
analisi, prove, diagnosi.
4. L'Autorita' competente effettua la valutazione del
risultato e comunica il piu' tempestivamente possibile alle
parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle
analisi, prove, diagnosi.
5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2,
comma 1 i cui animali o merci sono stati oggetto di
controllo ufficiale mediante campionamento con esito
sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento
hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una
controperizia a cura di un esperto di parte qualificato,
consistente nell'esame documentale delle registrazioni
inerenti le attivita' condotte dal momento del
campionamento sino all'emissione del rapporto di prova
relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L'esame
documentale viene richiesto all'Autorita' competente che ha
effettuato il campionamento entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia
l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio
accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o
diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota
eventualmente resa disponibile al momento del
campionamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non
pregiudicano l'obbligo delle Autorita' competenti di
intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i
rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli
OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di
origine animale, anche i rischi per l'ambiente.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle altre attivita' ufficiali di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento.».
«Art. 8 (Controversia). - 1. L'operatore dei settori di
cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5
non condivida le valutazioni dell'autorita' competente in
merito alla non conformita' puo' attivare, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di
controversia, richiedendo alle autorita' competenti di
potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della
documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi
iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita' (ISS).
All'istanza l'operatore dovra' allegare la ricevuta del
pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni
richieste. L'ISS si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito
della valutazione documentale alle parti interessate,
all'Autorita' competente e, per conoscenza, al laboratorio
ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o
diagnosi.
2. Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento dell'esito della valutazione della
documentazione da parte dell'ISS, puo' chiedere allo stesso
ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione
di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto,
un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della
richiesta dovra' essere allegata la ricevuta di pagamento a
favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche
avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro
laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque
diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o
diagnosi.
4. L'Istituto superiore di sanita', entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore
gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi
effettuata in sede di controversia con le modalita'
stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Gli esiti
vengono comunicati anche all'Autorita' competente che ha
disposto il campionamento per l'adozione di eventuali
ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha
eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.
5. Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le
procedure di controversia contenute nel presente articolo
sostituiscono:
a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;
b) Abrogata.».