((Art. 1-bis 
 
Modifiche agli articoli 7 e 8  del  decreto  legislativo  2  febbraio
                             2021, n. 27 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso; 
  b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8  del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  27,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Controperizia). - 1. Se opportuno,  pertinente
          e tecnicamente fattibile, le Autorita'  competenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 assicurano che,  nel  prelevare  il
          campione, ne sia prelevata una  quantita'  sufficiente  per
          rendere disponibili tutte le  aliquote  previste,  compresa
          quella destinata all'operatore per consentire  allo  stesso
          l'esame di parte  presso  un  laboratorio  di  sua  fiducia
          accreditato  e  quella  per   consentirgli   l'espletamento
          dell'eventuale  fase  relativa  alla  controversia.  Queste
          ultime aliquote non vengono prelevate in caso  di  espressa
          rinuncia dell'operatore o di un suo legale  rappresentante,
          rinuncia che deve essere annotata nel verbale di  prelievo.
          In assenza di disposizioni specifiche europee  e  nazionali
          il campionamento viene effettuato secondo quanto  riportato
          nell'allegato  1.  Per  ciascun   campione   prelevato   e'
          compilato a cura dell'autorita' competente  un  verbale  di
          campionamento    secondo    le    indicazioni     riportate
          nell'allegato 1. 
              2. Qualora l'esito dell'analisi, prova  o  diagnosi  da
          condurre  non  assicuri  la   riproducibilita'   dell'esito
          analitico,  in  considerazione  della  prevalenza  e  della
          distribuzione del pericolo negli  animali  o  nelle  merci,
          della deperibilita' dei campioni o delle  merci,  come  nel
          caso  delle  analisi   microbiologiche   finalizzate   alla
          verifica dei criteri di sicurezza alimentare  di  cui  alla
          normativa comunitaria e  nazionale  e  per  la  ricerca  di
          agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo  2,
          comma  1  del  presente  decreto,  l'Autorita'   competente
          procede al  prelievo  del  campione  in  un'unica  aliquota
          specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi
          che  escludono  la  opportunita',  la   pertinenza   o   la
          fattibilita' tecnica della ripetizione dell'analisi o della
          prova. 
              3.   Il   laboratorio   ufficiale    deve    comunicare
          tempestivamente all'Autorita' competente il risultato delle
          analisi, prove, diagnosi. 
              4. L'Autorita' competente effettua la  valutazione  del
          risultato e comunica il piu' tempestivamente possibile alle
          parti interessate l'esito favorevole  o  sfavorevole  delle
          analisi, prove, diagnosi. 
              5. Gli operatori dei settori  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1 i  cui  animali  o  merci  sono  stati  oggetto  di
          controllo  ufficiale  mediante  campionamento   con   esito
          sfavorevole, ai  sensi  dell'articolo  35  del  Regolamento
          hanno diritto,  a  proprie  spese,  di  fare  condurre  una
          controperizia a cura di un esperto  di  parte  qualificato,
          consistente  nell'esame  documentale  delle   registrazioni
          inerenti   le   attivita'   condotte   dal   momento    del
          campionamento sino  all'emissione  del  rapporto  di  prova
          relativo alla singola analisi, prova  o  diagnosi.  L'esame
          documentale viene richiesto all'Autorita' competente che ha
          effettuato il campionamento entro il termine perentorio  di
          quindici  giorni  dal   ricevimento   della   comunicazione
          dell'esito   sfavorevole.   Rientra   nella   controperizia
          l'esecuzione  a  proprie  spese   presso   un   laboratorio
          accreditato  di  propria  fiducia  dell'analisi,  prova   o
          diagnosi  fatta  effettuare  dall'operatore   sull'aliquota
          eventualmente   resa    disponibile    al    momento    del
          campionamento. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  precedenti,  non
          pregiudicano  l'obbligo  delle  Autorita'   competenti   di
          intervenire rapidamente per eliminare o limitare  i  rischi
          sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante,  o  i
          rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli
          OGM e  ai  prodotti  fitosanitari  e  ai  sottoprodotti  di
          origine animale, anche i rischi per l'ambiente. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano   alle   altre   attivita'   ufficiali   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento.». 
              «Art. 8 (Controversia). - 1. L'operatore dei settori di
          cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia
          effettuata con le modalita' di cui all'articolo 7, comma  5
          non condivida le valutazioni dell'autorita'  competente  in
          merito alla non conformita' puo' attivare, entro il termine
          perentorio  di  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione  dell'esito  sfavorevole,  la  procedura   di
          controversia,  richiedendo  alle  autorita'  competenti  di
          potere far effettuare, a proprie spese,  il  riesame  della
          documentazione relativa  alla  analisi,  prova  o  diagnosi
          iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita' (ISS).
          All'istanza l'operatore dovra'  allegare  la  ricevuta  del
          pagamento eseguito a favore  dell'ISS  per  le  prestazioni
          richieste.  L'ISS  si  esprime  entro  trenta  giorni   dal
          ricevimento  della  documentazione,  trasmettendo   l'esito
          della  valutazione  documentale  alle  parti   interessate,
          all'Autorita' competente e, per conoscenza, al  laboratorio
          ufficiale che ha  effettuato  la  prima  analisi,  prova  o
          diagnosi. 
              2. Con apposita istanza e a proprie spese  l'operatore,
          entro  il  termine  perentorio   di   trenta   giorni   dal
          ricevimento    dell'esito    della    valutazione     della
          documentazione da parte dell'ISS, puo' chiedere allo stesso
          ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione
          di cui  all'articolo  7,  comma  1  del  presente  decreto,
          un'altra  analisi,  prova  o   diagnosi.   All'atto   della
          richiesta dovra' essere allegata la ricevuta di pagamento a
          favore dell'ISS secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente. 
              3. L'ISS procede alla ripetizione  dell'analisi,  anche
          avvalendosi, laddove lo  ritenga  opportuno,  di  un  altro
          laboratorio ufficiale, dallo stesso  individuato,  comunque
          diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova  o
          diagnosi. 
              4. L'Istituto  superiore  di  sanita',  entro  sessanta
          giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore
          gli esiti della ripetizione dell'analisi prova  o  diagnosi
          effettuata  in  sede  di  controversia  con  le   modalita'
          stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Gli esiti
          vengono comunicati anche all'Autorita'  competente  che  ha
          disposto  il  campionamento  per  l'adozione  di  eventuali
          ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale  che  ha
          eseguito la prima analisi, prova o diagnosi. 
                5. Nei settori di cui all'articolo  2,  comma  1,  le
          procedure di controversia contenute nel  presente  articolo
          sostituiscono: 
                a) quelle stabilite dall'articolo 15 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi; 
                b) Abrogata.».