((Art. 1-ter 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
  concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare. 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Per le violazioni delle norme in materia  agroalimentare  e
di sicurezza alimentare, per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  l'organo  di  controllo
incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di
violazioni  sanabili,  diffida  l'interessato   ad   adempiere   alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data  di
notificazione dell'atto  di  diffida  e  ad  elidere  le  conseguenze
dannose o pericolose  dell'illecito  amministrativo.  Per  violazioni
sanabili si intendono errori e omissioni formali che  comportano  una
mera  operazione  di  regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le   cui
conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute  nella  diffida  di  cui  al
presente comma entro  il  termine  indicato,  l'organo  di  controllo
effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. In  tale  ipotesi  e'  esclusa  l'applicazione
dell'articolo 16 della citata  legge  n.  689  del  1981.  I  termini
concessi per adempiere  alla  diffida  sono  sospensivi  dei  termini
previsti per la notificazione  degli  estremi  della  violazione.  Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non
conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole:  «della  sola  sanzione»
sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi' come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia  di  controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e  potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e alimentari e mangimistiche  e  l'uniformita'  di
          comportamento  degli  organi  di  vigilanza,   nonche'   di
          garantire    il    regolare    esercizio     dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese  agricole  e  alimentari   e   mangimistiche   sono
          effettuati dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,
          tenuto  conto  del  piano  nazionale   integrato   di   cui
          all'articolo  41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
          5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  evitando
          sovrapposizioni  e   duplicazioni,   garantendo   l'accesso
          all'informazione   sui   controlli.   I   controlli    sono
          predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
          di cui al comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
          confronti   delle   imprese   agricole   e   alimentari   e
          mangimistiche  sono  riportati  in  appositi  verbali,   da
          notificare anche nei casi di  constatata  regolarita'.  Nei
          casi di attestata regolarita', ovvero  di  regolarizzazione
          conseguente   al   controllo   ispettivo   eseguito,    gli
          adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
          effettuati  i  controlli  non  possono  essere  oggetto  di
          contestazioni in successive ispezioni relative alle  stesse
          annualita'  e  tipologie   di   controllo,   salvo   quelle
          determinate  da   comportamenti   omissivi   o   irregolari
          dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti,  fatti  o
          elementi  non  conosciuti  al  momento  dell'ispezione.  La
          presente disposizione si  applica  agli  atti  e  documenti
          esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
          controllo ispettivo. 
              2. Al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche.  Ai
          fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,
          del   coordinamento   dell'attivita'   di    controllo    e
          dell'inclusione dei dati  nel  registro  di  cui  al  primo
          periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
          di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
          di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
          svolgimento  di  compiti   di   controllo   dalle   vigenti
          disposizioni, a carico delle imprese agricole e  alimentari
          e mangimistiche sono resi  disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
          del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
              3.  Per  le   violazioni   delle   norme   in   materia
          agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le  quali  e'
          prevista  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel  caso  in
          cui accerti per la prima volta  l'esistenza  di  violazioni
          sanabili,   diffida   l'interessato   ad   adempiere   alle
          prescrizioni violate entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di  notificazione  dell'atto  di  diffida  e  ad
          elidere le conseguenze dannose o  pericolose  dell'illecito
          amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
          e omissioni formali che comportano una mera  operazione  di
          regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze
          dannose o pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma entro il termine  indicato,  l'organo
          di   controllo   effettua   la   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi  per
          adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
          per la notificazione degli  estremi  della  violazione.  Il
          procedimento di diffida non si applica nel caso  in  cui  i
          prodotti  non  conformi  siano  stati   gia'   immessi   in
          commercio, anche solo in parte. 
              3-bis.  L'articolo  7  del   decreto   legislativo   30
          settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
              4.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   se   gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.».