IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale e' istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume; Visto il comma 675 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 661 a 676 del medesimo articolo, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle bevande edulcorate, alle modalita' per il versamento della medesima imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilita', alle modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento, allo svolgimento delle attivita' di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, alla documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta stessa nonche' all'installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati; Visto il comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati come tali previa diluizione; Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020, con il quale sono convenzionalmente stabiliti, ai sensi del comma 667 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il potere edulcorante delle sostanze ivi indicate a confronto con il saccarosio nonche', con riferimento a tale potere, le relative quantita' delle medesime sostanze equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio; Tenuto conto che, coerentemente alla finalita', perseguita dalla norma istitutiva della predetta imposta, di tutelare la salute attraverso la riduzione del consumo di bevande contenenti sostanze edulcoranti aggiunte, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dello stesso tributo le bevande o altri preparati che, pur destinati al consumo alimentare umano, sono espressamente elaborati per la gestione delle specifiche esigenze nutrizionali di soggetti che, in dipendenza di particolari condizioni cliniche che comportano una limitata o alterata capacita' di assumere o metabolizzare determinati alimenti o sostanze nutrienti, necessitano di tali bevande o preparati per completare o integrare la loro alimentazione; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dell'art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, con il quale e' istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, come definite all'art. 1, comma 662 della predetta legge n. 160 del 2019. 2. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) bevande edulcorate: le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti di cui alla lettera d) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume; b) tributo: l'imposta sul consumo prevista dall'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le bevande edulcorate di cui alla lettera a); c) ADM: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente sull'impianto di produzione di cui alla lettera e), sul magazzino di bevande edulcorate di cui alla lettera h) ovvero sulla sede legale o sul domicilio fiscale del cedente o dell'acquirente residenti; per i cedenti e gli acquirenti non residenti, l'Ufficio competente territorialmente sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale; d) edulcoranti: sostanze, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande edulcorate di cui alla lettera a); e) impianto di produzione: l'impianto, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono ottenute, per conto dell'esercente l'impianto ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti nel territorio nazionale, bevande edulcorate a partire da materie prime, da prodotti semilavorati o da prodotti gia' pronti per il condizionamento; f) fabbricante: l'esercente l'impianto di produzione di cui alla lettera e), registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati ovvero l'esercente l'impianto di produzione di cui alla medesima lettera e), parimenti registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da prodotti gia' pronti per il condizionamento; g) acquirente: il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, registrato presso l'ADM, che acquista, nell'esercizio di un'attivita' economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea; h) magazzino di bevande edulcorate: il deposito, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono stoccate bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea; i) PEC: la casella di Posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; l) tabella degli edulcoranti: la tabella allegata al decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020; m) quantita' annua stimata di edulcoranti: la quantita' annua di edulcoranti, necessaria per la produzione delle bevande edulcorate di cui alla lettera a), espressa, sulla base dei dati contenuti nella tabella degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio. 3. Ai fini del presente decreto la classificazione delle bevande edulcorate e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Sono esclusi dall'applicazione del tributo gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.