Art. 11 
 
                        Rimborso del tributo 
 
  1. Il tributo e' rimborsato ai soggetti obbligati  qualora  risulti
indebitamente pagato. Il rimborso e' richiesto  all'ADM,  a  pena  di
decadenza, nel termine di due anni dalla  data  in  cui  il  relativo
pagamento risulti  effettuato;  la  relativa  istanza  e'  presentata
esclusivamente  con  modalita'  telematiche  e  riporta,  a  pena  di
inammissibilita', il codice identificativo  del  soggetto  obbligato,
l'importo  e  la   motivazione   dell'indebito   versamento   nonche'
l'indicazione  della  modalita'  di  rimborso  prescelta  tra  quelle
indicate al comma 2. 
  2. L'ADM, verificata la regolarita'  della  richiesta,  concede  il
rimborso, entro sessanta giorni  dalla  data  del  ricevimento  della
richiesta di cui al comma 1. Il medesimo rimborso, in relazione  alla
richiesta di cui al comma 1, puo' essere concesso  in  danaro  ovvero
mediante il  riconoscimento  di  un  credito  da  utilizzare  per  il
pagamento di quanto dovuto a titolo di tributo. 
  3. Il diniego del rimborso  richiesto  ai  sensi  del  comma  1  e'
comunicato dall'ADM al soggetto istante con  provvedimento  motivato.
Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30,00.