Art. 11 Rimborso del tributo 1. Il tributo e' rimborsato ai soggetti obbligati qualora risulti indebitamente pagato. Il rimborso e' richiesto all'ADM, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo pagamento risulti effettuato; la relativa istanza e' presentata esclusivamente con modalita' telematiche e riporta, a pena di inammissibilita', il codice identificativo del soggetto obbligato, l'importo e la motivazione dell'indebito versamento nonche' l'indicazione della modalita' di rimborso prescelta tra quelle indicate al comma 2. 2. L'ADM, verificata la regolarita' della richiesta, concede il rimborso, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di cui al comma 1. Il medesimo rimborso, in relazione alla richiesta di cui al comma 1, puo' essere concesso in danaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare per il pagamento di quanto dovuto a titolo di tributo. 3. Il diniego del rimborso richiesto ai sensi del comma 1 e' comunicato dall'ADM al soggetto istante con provvedimento motivato. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30,00.