Art. 12 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. I funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza
hanno facolta' di accedere  presso  gli  impianti  di  produzione,  i
depositi nonche' presso i magazzini di bevande edulcorate al fine  di
acquisire ogni elemento utile ad accertare il  corretto  assolvimento
del tributo e dei relativi adempimenti.  Nell'ambito  della  predetta
facolta', i medesimi funzionari  dell'ADM  e  gli  appartenenti  alla
Guardia  di  finanza  possono  constatare  le  giacenze  di   bevande
edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini  e  procedere,
senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare  il
contenuto complessivo e la tipologia di  edulcoranti  presenti  nelle
bevande edulcorate. 
  2. E' facolta' dell'ADM prescrivere al fabbricante l'esecuzione  di
marce controllate al fine di determinare le rese  di  lavorazione  in
relazione agli edulcoranti impiegati. 
  3. L'ADM puo' impartire al fabbricante, che produce piu' di 100.000
ettolitri  annui  di  bevande  edulcorate,  prescrizioni  in   ordine
all'installazione  di  dispositivi  di  misurazione   delle   bevande
edulcorate prodotte.