Art. 12 Verifiche e controlli 1. I funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di accedere presso gli impianti di produzione, i depositi nonche' presso i magazzini di bevande edulcorate al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare il corretto assolvimento del tributo e dei relativi adempimenti. Nell'ambito della predetta facolta', i medesimi funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono constatare le giacenze di bevande edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini e procedere, senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare il contenuto complessivo e la tipologia di edulcoranti presenti nelle bevande edulcorate. 2. E' facolta' dell'ADM prescrivere al fabbricante l'esecuzione di marce controllate al fine di determinare le rese di lavorazione in relazione agli edulcoranti impiegati. 3. L'ADM puo' impartire al fabbricante, che produce piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni in ordine all'installazione di dispositivi di misurazione delle bevande edulcorate prodotte.