Art. 13 
 
                    Accertamento delle violazioni 
 
  1. Per la constatazione  delle  violazioni  previste  dall'art.  1,
comma 674 della legge n.  160  del  2019,  ivi  incluse  quelle  alle
disposizioni di cui al presente decreto, i funzionari dell'ADM e  gli
appartenenti alla Guardia di finanza redigono un processo verbale.  I
processi verbali di  constatazione  delle  predette  violazioni  sono
trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'Ufficio  di  ADM  competente
all'accertamento del tributo e alla sua liquidazione. Qualora risulti
necessaria la notifica del processo verbale, lo stesso e'  notificato
al soggetto obbligato al pagamento del tributo o comunque al soggetto
tenuto agli adempimenti previsti dal presente decreto, tramite PEC. 
  2. Eccettuati i casi  di  particolare  e  motivata  urgenza,  entro
sessanta giorni dalla notifica o dalla consegna del processo  verbale
di constatazione di cui al comma 1, i soggetti indicati nel  medesimo
comma 1 possono comunicare all'ADM osservazioni e richieste,  che  la
stessa ADM valuta prima della notifica dell'avviso  di  pagamento  di
cui all'art. 14, comma 1 e dell'atto con cui, ai sensi dell'art.  14,
comma 2, sono irrogate le sanzioni ivi indicate.