Art. 13 Accertamento delle violazioni 1. Per la constatazione delle violazioni previste dall'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse quelle alle disposizioni di cui al presente decreto, i funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza redigono un processo verbale. I processi verbali di constatazione delle predette violazioni sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'Ufficio di ADM competente all'accertamento del tributo e alla sua liquidazione. Qualora risulti necessaria la notifica del processo verbale, lo stesso e' notificato al soggetto obbligato al pagamento del tributo o comunque al soggetto tenuto agli adempimenti previsti dal presente decreto, tramite PEC. 2. Eccettuati i casi di particolare e motivata urgenza, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla consegna del processo verbale di constatazione di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma 1 possono comunicare all'ADM osservazioni e richieste, che la stessa ADM valuta prima della notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 14, comma 1 e dell'atto con cui, ai sensi dell'art. 14, comma 2, sono irrogate le sanzioni ivi indicate.