Art. 14 
 
          Modalita' per la riscossione coattiva del tributo 
 
  1. In caso di omesso versamento, totale o  parziale,  del  tributo,
l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al  soggetto  obbligato  al
pagamento del tributo, un avviso di pagamento  che  preveda,  per  il
versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente
dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso  avviso  di
pagamento. Il predetto avviso di  pagamento,  fermo  restando  quanto
disposto dall'art. 13, comma  2,  e'  notificato  dall'ADM  entro  il
termine  di  cinque  anni  decorrente  da  quello  di  scadenza   del
versamento delle somme dovute a titolo di tributo. 
  2. Contestualmente all'avviso di pagamento di cui al comma 1, l'ADM
notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato di cui al medesimo comma
1, l'atto con cui sono eventualmente  irrogate  le  sanzioni  di  cui
all'art. 1, comma 674 della legge  n.  160  del  2019,  collegate  al
tributo,  che  possono  essere  irrogate   in   via   immediata   con
l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. 
  3. In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell'avviso di
pagamento di cui al comma 1  nel  termine  ivi  previsto,  l'esazione
delle somme dovute a titolo di tributo avviene con  la  procedura  di
riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112. 
  4. Il recupero, da parte dell'ADM, del credito relativo alle  somme
dovute a titolo di tributo si prescrive nel termine  di  cinque  anni
decorrente da quello di scadenza del versamento delle medesime somme;
nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, la prescrizione  si
interrompe e decorre dal passaggio in giudicato  della  sentenza  che
definisce il giudizio penale. 
  5. La procedura di cui al comma 1 non e' avviata per la riscossione
di somme inferiori o pari ad euro 30,00.