Art. 14 Modalita' per la riscossione coattiva del tributo 1. In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento. Il predetto avviso di pagamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 2, e' notificato dall'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo. 2. Contestualmente all'avviso di pagamento di cui al comma 1, l'ADM notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato di cui al medesimo comma 1, l'atto con cui sono eventualmente irrogate le sanzioni di cui all'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, collegate al tributo, che possono essere irrogate in via immediata con l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell'avviso di pagamento di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, l'esazione delle somme dovute a titolo di tributo avviene con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 4. Il recupero, da parte dell'ADM, del credito relativo alle somme dovute a titolo di tributo si prescrive nel termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle medesime somme; nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, la prescrizione si interrompe e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. 5. La procedura di cui al comma 1 non e' avviata per la riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.