Art. 14
Modalita' per la riscossione coattiva del tributo
1. In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo,
l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al
pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il
versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente
dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di
pagamento. Il predetto avviso di pagamento, fermo restando quanto
disposto dall'art. 13, comma 2, e' notificato dall'ADM entro il
termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del
versamento delle somme dovute a titolo di tributo.
2. Contestualmente all'avviso di pagamento di cui al comma 1, l'ADM
notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato di cui al medesimo comma
1, l'atto con cui sono eventualmente irrogate le sanzioni di cui
all'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, collegate al
tributo, che possono essere irrogate in via immediata con
l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
3. In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell'avviso di
pagamento di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, l'esazione
delle somme dovute a titolo di tributo avviene con la procedura di
riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
4. Il recupero, da parte dell'ADM, del credito relativo alle somme
dovute a titolo di tributo si prescrive nel termine di cinque anni
decorrente da quello di scadenza del versamento delle medesime somme;
nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, la prescrizione si
interrompe e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale.
5. La procedura di cui al comma 1 non e' avviata per la riscossione
di somme inferiori o pari ad euro 30,00.