Art. 15 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. I soggetti registrati ai sensi degli articoli 3 e  4  comunicano
all'ADM ogni successiva variazione dei dati contenuti  nelle  denunce
di cui ai medesimi articoli 3 e 4 entro quindici giorni dalla data in
cui le stesse variazioni si sono verificate mediante la PEC  indicata
nelle medesime denunce ovvero, per i predetti soggetti non  residenti
nel territorio nazionale, mediante l'indirizzo di  posta  elettronica
indicato  nelle  stesse  denunce.  I  soggetti  non   residenti   nel
territorio nazionale, registrati ai  sensi  degli  articoli  3  e  4,
comunicano altresi' all'ADM, mediante il predetto indirizzo di  posta
elettronica, la variazione dei dati identificativi del rappresentante
fiscale, di cui gli stessi  soggetti  si  avvalgono,  entro  quindici
giorni dalla data in cui la medesima variazione si e' verificata.