Art. 15 Disposizioni varie 1. I soggetti registrati ai sensi degli articoli 3 e 4 comunicano all'ADM ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle denunce di cui ai medesimi articoli 3 e 4 entro quindici giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate mediante la PEC indicata nelle medesime denunce ovvero, per i predetti soggetti non residenti nel territorio nazionale, mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato nelle stesse denunce. I soggetti non residenti nel territorio nazionale, registrati ai sensi degli articoli 3 e 4, comunicano altresi' all'ADM, mediante il predetto indirizzo di posta elettronica, la variazione dei dati identificativi del rappresentante fiscale, di cui gli stessi soggetti si avvalgono, entro quindici giorni dalla data in cui la medesima variazione si e' verificata.