Art. 16 
 
              Disposizioni transitorie e di attuazione 
 
  1. In fase di prima applicazione del tributo, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  possono  essere
individuate ulteriori modalita' di trasmissione delle denunce di  cui
agli articoli 3 e 4 nonche' delle dichiarazioni di cui all'art. 8. 
  2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli possono essere previsti: 
    a) l'inserimento di dati integrativi degli elementi  da  indicare
nelle dichiarazioni mensili dei soggetti obbligati  e  nei  prospetti
riepilogativi previsti dal presente decreto; 
    b) le caratteristiche tecniche  degli  strumenti  di  misura  dei
quantitativi di bevande edulcorate da installare  negli  impianti  di
produzione anche  al  fine  del  corretto  assolvimento  del  tributo
nonche' la variazione del limite quantitativo  di  cui  all'art.  12,
comma 3; 
    c) l'inserimento di dati integrativi degli elementi  da  indicare
nelle denunce di esercizio nonche' i tempi  e  le  modalita'  per  la
trasmissione  telematica  dei  dati  di  contabilita'  da  parte  dei
soggetti obbligati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 maggio 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco