Art. 16 Disposizioni transitorie e di attuazione 1. In fase di prima applicazione del tributo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalita' di trasmissione delle denunce di cui agli articoli 3 e 4 nonche' delle dichiarazioni di cui all'art. 8. 2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere previsti: a) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle dichiarazioni mensili dei soggetti obbligati e nei prospetti riepilogativi previsti dal presente decreto; b) le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate da installare negli impianti di produzione anche al fine del corretto assolvimento del tributo nonche' la variazione del limite quantitativo di cui all'art. 12, comma 3; c) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle denunce di esercizio nonche' i tempi e le modalita' per la trasmissione telematica dei dati di contabilita' da parte dei soggetti obbligati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2021 Il Ministro: Franco