Art. 2 Soggetti obbligati al pagamento del tributo 1. Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo e' lo stesso fabbricante, registrato ai sensi dell'art. 3; qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresi' alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento e' il medesimo soggetto cedente, registrato ai sensi del medesimo art. 3. 2. Per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo e' l'acquirente, registrato ai sensi dell'art. 4, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate, denunciato ai sensi del medesimo art. 4. 3. Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo e' il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono indicare nella prescritta documentazione fiscale, relativa alla cessione delle bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, l'importo afferente al tributo dovuto sulle medesime bevande.