Art. 2 
 
             Soggetti obbligati al pagamento del tributo 
 
  1. Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di  produzione
e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio  dello  Stato
ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano  la
rivendita,  obbligato  al  pagamento  del  tributo   e'   lo   stesso
fabbricante, registrato ai sensi dell'art.  3;  qualora  le  medesime
bevande siano ottenute per conto di  un  soggetto,  residente  o  non
residente nel territorio nazionale, che provvede altresi'  alla  loro
cessione a consumatori nel territorio  dello  Stato  ovvero  a  ditte
nazionali esercenti il commercio  che  ne  effettuano  la  rivendita,
obbligato al pagamento e' il medesimo soggetto cedente, registrato ai
sensi del medesimo art. 3. 
  2.  Per  le  bevande  edulcorate   provenienti   da   altri   Paesi
appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento  del  tributo
e' l'acquirente, registrato ai  sensi  dell'art.  4,  che  riceve  le
medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate,  denunciato  ai
sensi del medesimo art. 4. 
  3. Per le bevande edulcorate importate da  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo e' il soggetto
che effettua l'importazione definitiva  nel  territorio  dello  Stato
delle medesime bevande. 
  4. I soggetti di  cui  ai  commi  1  e  2  possono  indicare  nella
prescritta  documentazione  fiscale,  relativa  alla  cessione  delle
bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero  a
ditte  nazionali  esercenti  il  commercio  che  ne   effettuano   la
rivendita, l'importo  afferente  al  tributo  dovuto  sulle  medesime
bevande.