Art. 3 
 
        Registrazione degli esercenti impianti di produzione 
              e dei soggetti cedenti bevande edulcorate 
 
  1. Il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a  partire
da materie prime o da prodotti semilavorati,  denuncia,  per  ciascun
impianto di produzione, prima di iniziare l'attivita' di  produzione,
l'esercizio della medesima all'ADM per via  telematica  indicando,  a
pena di inammissibilita': 
    a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA,
le generalita' del rappresentante legale, il luogo in cui e'  ubicato
l'impianto di produzione e i depositi  in  cui  intende  stoccare  le
bevande edulcorate prodotte e la propria PEC; 
    b) le tipologie di bevande edulcorate che intende  produrre,  con
l'indicazione  delle  relative  voci  della  nomenclatura   combinata
dell'Unione europea; 
    c) la quantita' annua stimata di bevande edulcorate  che  intende
produrre per conto proprio ovvero per conto di soggetti  terzi  anche
non residenti; 
    d) la quantita' annua  stimata  di  edulcoranti  necessaria  alla
produzione delle bevande di cui alla lettera c); 
    e) per ciascuna tipologia di bevanda di cui alla lettera  b),  il
tipo e la quantita' prevista, espressa in peso, di  ogni  edulcorante
contenuto in un litro di bevanda finita ovvero in un  chilogrammo  di
prodotto predisposto per diventare bevanda previa aggiunta di acqua o
altri liquidi; 
    f) i dati concernenti  le  rese  teoriche  di  lavorazione  degli
edulcoranti utilizzati per la produzione  di  ciascuna  tipologia  di
bevanda edulcorata di cui alla lettera b). 
  2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' tenuto altresi'  il
soggetto che intende  realizzare  bevande  edulcorate  a  partire  da
prodotti gia' pronti per il condizionamento, il  quale  indica  nella
medesima denuncia, per ciascun impianto  di  produzione,  a  pena  di
inammissibilita', i dati di cui alle lettere a), b),  c)  ed  e)  del
medesimo comma 1. 
  3. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' altresi' tenuto  il
soggetto residente o non  residente  nel  territorio  nazionale,  che
intende cedere bevande edulcorate,  ottenute  per  suo  conto  in  un
impianto di produzione, a  consumatori  nel  territorio  dello  Stato
ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano  la
rivendita.  A  tal  fine  il  medesimo  soggetto  denuncia  per   via
telematica all'ADM l'attivita'  di  cessione  indicando,  a  pena  di
inammissibilita', la denominazione dell'impresa, la sede  legale,  la
partita IVA, le generalita'  del  rappresentante  legale  nonche'  il
codice identificativo di ciascun impianto in  cui  e'  effettuata  la
produzione di bevande edulcorate per  suo  conto  e  la  propria  PEC
ovvero,  qualora  il  soggetto  non  sia  residente  nel   territorio
nazionale, l'indirizzo di posta elettronica presso il  quale  intende
ricevere ogni comunicazione. 
  4. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi
1, 2 e 3, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e  2  un
codice identificativo per ciascun impianto e al soggetto  di  cui  al
comma 3 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui  al  comma
3, non residente nel territorio nazionale, registrato  ai  sensi  del
presente  articolo,  si  avvale  di  un  rappresentante  fiscale  nel
territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati  identificativi
all'ADM  prima  di  iniziare  l'attivita'  di  cessione  di   bevande
edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato  ovvero  a  ditte
nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.