Art. 3 Registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate 1. Il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, denuncia, per ciascun impianto di produzione, prima di iniziare l'attivita' di produzione, l'esercizio della medesima all'ADM per via telematica indicando, a pena di inammissibilita': a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, il luogo in cui e' ubicato l'impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC; b) le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l'indicazione delle relative voci della nomenclatura combinata dell'Unione europea; c) la quantita' annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre per conto proprio ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti; d) la quantita' annua stimata di edulcoranti necessaria alla produzione delle bevande di cui alla lettera c); e) per ciascuna tipologia di bevanda di cui alla lettera b), il tipo e la quantita' prevista, espressa in peso, di ogni edulcorante contenuto in un litro di bevanda finita ovvero in un chilogrammo di prodotto predisposto per diventare bevanda previa aggiunta di acqua o altri liquidi; f) i dati concernenti le rese teoriche di lavorazione degli edulcoranti utilizzati per la produzione di ciascuna tipologia di bevanda edulcorata di cui alla lettera b). 2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' tenuto altresi' il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti gia' pronti per il condizionamento, il quale indica nella medesima denuncia, per ciascun impianto di produzione, a pena di inammissibilita', i dati di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo comma 1. 3. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' altresi' tenuto il soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. A tal fine il medesimo soggetto denuncia per via telematica all'ADM l'attivita' di cessione indicando, a pena di inammissibilita', la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale nonche' il codice identificativo di ciascun impianto in cui e' effettuata la produzione di bevande edulcorate per suo conto e la propria PEC ovvero, qualora il soggetto non sia residente nel territorio nazionale, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione. 4. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1, 2 e 3, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo per ciascun impianto e al soggetto di cui al comma 3 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 3, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attivita' di cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.