Art. 4 
 
                    Registrazione dell'acquirente 
 
  1. Il soggetto, residente nel  territorio  nazionale,  che  intende
acquistare,  nell'esercizio  di   un'attivita'   economica,   bevande
edulcorate  provenienti  da  altri  Paesi   appartenenti   all'Unione
europea, prima di iniziare la  medesima  attivita'  di  acquisto,  ne
denuncia l'esercizio, per via telematica, all'ADM indicando,  a  pena
di inammissibilita', la denominazione dell'impresa, la  sede  legale,
la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, il luogo in
cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonche' la propria
PEC. 
  2. All'obbligo di denuncia di cui al comma  1  e'  tenuto,  con  le
medesime modalita' di cui al comma 1, il soggetto non  residente  nel
territorio nazionale, che intende effettuare gli acquisti di  cui  al
comma  1.  A  tal  fine  il  medesimo  soggetto  indica,  a  pena  di
inammissibilita',  nella  denuncia  di  cui  al  comma  1,   i   dati
identificativi  dell'impresa,  le  generalita'   del   rappresentante
legale, il luogo del territorio  nazionale  in  cui  sono  ubicati  i
magazzini  di  bevande  edulcorate  nonche'  l'indirizzo   di   posta
elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione. 
  3. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi
1 e 2, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi  commi  1  e  2  un
codice identificativo unico. Il soggetto  di  cui  al  comma  2,  non
residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del  presente
articolo, si avvale  di  un  rappresentante  fiscale  nel  territorio
nazionale provvedendo a comunicarne  i  dati  identificativi  all'ADM
prima di iniziare  l'attivita'  di  acquisto  di  bevande  edulcorate
provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea.