Art. 4 Registrazione dell'acquirente 1. Il soggetto, residente nel territorio nazionale, che intende acquistare, nell'esercizio di un'attivita' economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, prima di iniziare la medesima attivita' di acquisto, ne denuncia l'esercizio, per via telematica, all'ADM indicando, a pena di inammissibilita', la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, il luogo in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonche' la propria PEC. 2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' tenuto, con le medesime modalita' di cui al comma 1, il soggetto non residente nel territorio nazionale, che intende effettuare gli acquisti di cui al comma 1. A tal fine il medesimo soggetto indica, a pena di inammissibilita', nella denuncia di cui al comma 1, i dati identificativi dell'impresa, le generalita' del rappresentante legale, il luogo del territorio nazionale in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione. 3. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1 e 2, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 2, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attivita' di acquisto di bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea.