Art. 5 
 
                     Adempimenti del fabbricante 
 
  1. Il fabbricante redige un prospetto  riepilogativo,  conforme  al
modello di cui all'allegato I, nel quale sono annotati i quantitativi
di bevande  edulcorate  ottenuti  nell'impianto  di  produzione,  con
specifica indicazione  di  quelli  ottenuti  per  conto  di  soggetti
cedenti bevande edulcorate e dei codici identificativi  dei  medesimi
soggetti e con l'indicazione del luogo, qualora diverso da quello  in
cui e' ubicato il  medesimo  impianto  di  produzione,  in  cui  tali
bevande sono detenute. 
  2. Nel prospetto di cui al comma  1,  sono  altresi'  annotati,  in
relazione a ciascuna cessione, i quantitativi di  bevande  edulcorate
ceduti per il consumo nel territorio nazionale, con l'indicazione  di
quelli esenti nonche' di quelli ceduti per il consumo in altri  Paesi
appartenenti all'Unione  europea,  con  gli  estremi  della  relativa
documentazione fiscale; nel medesimo prospetto, sono anche riportati,
per ciascuna operazione di esportazione, i relativi  quantitativi  di
bevande edulcorate con l'annotazione dei  dati  identificativi  della
documentazione  doganale.  In  apposita   partizione   dello   stesso
prospetto sono inserite le note relative  all'eventuale  distruzione,
rottura accidentale o altra  anomalia  che  comporti  la  perdita  di
quantitativi delle bevande edulcorate ottenute. 
  3. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i  prodotti
predisposti per diventare bevande previa aggiunta di  acqua  o  altri
liquidi sono riportati distintamente. 
  4. Il fabbricante che realizzi, a partire da  materie  prime  o  da
prodotti semilavorati, piu' di 100.000  ettolitri  annui  di  bevande
edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per  conto  di  terzi,
oltre al prospetto di cui al comma 1, redige una scheda riepilogativa
degli edulcoranti, conforme al modello di cui all'allegato III, nella
quale riporta i quantitativi introdotti nell'impianto di  produzione,
con l'indicazione  del  relativo  potere  edulcorante  convenzionale,
cosi'  come  risultante  dalla  tabella  degli  edulcoranti   e   del
quantitativo di saccarosio equivalente nonche'  degli  estremi  della
documentazione fiscale relativa all'acquisto. Le medesime annotazioni
sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento. 
  5. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti
ed estratte dall'impianto di produzione, il fabbricante e'  tenuto  a
trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle
movimentazioni,  all'ADM  un  prospetto  riepilogativo  mensile   dei
quantitativi di bevande  edulcorate  estratti  per  ciascun  soggetto
cedente con l'indicazione  del  codice  identificativo  del  medesimo
soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto  cedente
ai fini dell'assolvimento del tributo.