Art. 5
Adempimenti del fabbricante
1. Il fabbricante redige un prospetto riepilogativo, conforme al
modello di cui all'allegato I, nel quale sono annotati i quantitativi
di bevande edulcorate ottenuti nell'impianto di produzione, con
specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti
cedenti bevande edulcorate e dei codici identificativi dei medesimi
soggetti e con l'indicazione del luogo, qualora diverso da quello in
cui e' ubicato il medesimo impianto di produzione, in cui tali
bevande sono detenute.
2. Nel prospetto di cui al comma 1, sono altresi' annotati, in
relazione a ciascuna cessione, i quantitativi di bevande edulcorate
ceduti per il consumo nel territorio nazionale, con l'indicazione di
quelli esenti nonche' di quelli ceduti per il consumo in altri Paesi
appartenenti all'Unione europea, con gli estremi della relativa
documentazione fiscale; nel medesimo prospetto, sono anche riportati,
per ciascuna operazione di esportazione, i relativi quantitativi di
bevande edulcorate con l'annotazione dei dati identificativi della
documentazione doganale. In apposita partizione dello stesso
prospetto sono inserite le note relative all'eventuale distruzione,
rottura accidentale o altra anomalia che comporti la perdita di
quantitativi delle bevande edulcorate ottenute.
3. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti
predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri
liquidi sono riportati distintamente.
4. Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da
prodotti semilavorati, piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande
edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi,
oltre al prospetto di cui al comma 1, redige una scheda riepilogativa
degli edulcoranti, conforme al modello di cui all'allegato III, nella
quale riporta i quantitativi introdotti nell'impianto di produzione,
con l'indicazione del relativo potere edulcorante convenzionale,
cosi' come risultante dalla tabella degli edulcoranti e del
quantitativo di saccarosio equivalente nonche' degli estremi della
documentazione fiscale relativa all'acquisto. Le medesime annotazioni
sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento.
5. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti
ed estratte dall'impianto di produzione, il fabbricante e' tenuto a
trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle
movimentazioni, all'ADM un prospetto riepilogativo mensile dei
quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto
cedente con l'indicazione del codice identificativo del medesimo
soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto cedente
ai fini dell'assolvimento del tributo.