Art. 5 Adempimenti del fabbricante 1. Il fabbricante redige un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato I, nel quale sono annotati i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell'impianto di produzione, con specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti cedenti bevande edulcorate e dei codici identificativi dei medesimi soggetti e con l'indicazione del luogo, qualora diverso da quello in cui e' ubicato il medesimo impianto di produzione, in cui tali bevande sono detenute. 2. Nel prospetto di cui al comma 1, sono altresi' annotati, in relazione a ciascuna cessione, i quantitativi di bevande edulcorate ceduti per il consumo nel territorio nazionale, con l'indicazione di quelli esenti nonche' di quelli ceduti per il consumo in altri Paesi appartenenti all'Unione europea, con gli estremi della relativa documentazione fiscale; nel medesimo prospetto, sono anche riportati, per ciascuna operazione di esportazione, i relativi quantitativi di bevande edulcorate con l'annotazione dei dati identificativi della documentazione doganale. In apposita partizione dello stesso prospetto sono inserite le note relative all'eventuale distruzione, rottura accidentale o altra anomalia che comporti la perdita di quantitativi delle bevande edulcorate ottenute. 3. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente. 4. Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi, oltre al prospetto di cui al comma 1, redige una scheda riepilogativa degli edulcoranti, conforme al modello di cui all'allegato III, nella quale riporta i quantitativi introdotti nell'impianto di produzione, con l'indicazione del relativo potere edulcorante convenzionale, cosi' come risultante dalla tabella degli edulcoranti e del quantitativo di saccarosio equivalente nonche' degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto. Le medesime annotazioni sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento. 5. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte dall'impianto di produzione, il fabbricante e' tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, all'ADM un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente con l'indicazione del codice identificativo del medesimo soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto cedente ai fini dell'assolvimento del tributo.