Art. 7 
 
        Modalita' di redazione e conservazione dei prospetti 
 
  1.  I  prospetti  di  cui  agli  articoli  5  e   6   sono   tenuti
esclusivamente in  formato  elettronico;  i  medesimi  sono  stampati
mensilmente nonche' su richiesta  dei  funzionari  dell'ADM  o  degli
appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli  approvati  dall'ADM;
le annotazioni nei medesimi prospetti sono effettuate entro il  sesto
giorno lavorativo  successivo  a  quello  in  cui  sono  avvenute  le
operazioni  o  le  cessioni  a  cui  le   annotazioni   medesime   si
riferiscono. Il fabbricante, che produce piu'  di  100.000  ettolitri
annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni nel prospetto di
cui all'art. 5 entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello
in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni
medesime si riferiscono. 
  2. Nei prospetti di cui agli articoli 5  e  6,  i  quantitativi  di
bevande edulcorate sono indicati, rispettivamente, in volume  per  le
bevande finite e in peso per i  prodotti  predisposti  per  diventare
bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. 
  3. Al termine di ciascun anno solare,  il  fabbricante  provvede  a
riportare le risultanze finali del prospetto di cui all'art. 5, comma
1, nel prospetto dell'anno  successivo.  I  medesimi  prospetti  sono
custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.