Art. 7 Modalita' di redazione e conservazione dei prospetti 1. I prospetti di cui agli articoli 5 e 6 sono tenuti esclusivamente in formato elettronico; i medesimi sono stampati mensilmente nonche' su richiesta dei funzionari dell'ADM o degli appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli approvati dall'ADM; le annotazioni nei medesimi prospetti sono effettuate entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono. Il fabbricante, che produce piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni nel prospetto di cui all'art. 5 entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono. 2. Nei prospetti di cui agli articoli 5 e 6, i quantitativi di bevande edulcorate sono indicati, rispettivamente, in volume per le bevande finite e in peso per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. 3. Al termine di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del prospetto di cui all'art. 5, comma 1, nel prospetto dell'anno successivo. I medesimi prospetti sono custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.