Art. 8 Accertamento e versamento del tributo 1. L'accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto. Nelle stesse sono indicati gli estremi identificativi del relativo versamento effettuato ai sensi del comma 7. 2. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, il fabbricante, per ciascun impianto di produzione, indica, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata prodotta per conto proprio, i quantitativi ceduti, nel mese solare di riferimento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti e quelli di bevande edulcorate per i quali il tributo non trova applicazione. 3. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, l'acquirente, residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel territorio nazionale, di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 4, comma 3, indicano, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i quantitativi pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate nel mese solare di riferimento, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti. 4. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle medesime dichiarazioni, nei termini e con le modalita' di cui al comma 7. 5. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante fiscale, di cui si avvale il predetto soggetto non residente ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, che provvede al versamento del tributo, risultante dalle stesse dichiarazioni, nei termini e con le modalita' di cui al comma 7. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse, esclusivamente con modalita' telematiche, all'ADM entro la fine del mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. 7. Il versamento del tributo risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 e' effettuato, entro il termine di cui al comma 6, mediante la delega bancaria, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato. 8. Per le bevande edulcorate importate definitivamente nel territorio nazionale, l'accertamento e la riscossione del tributo sono effettuati dall'ADM con le modalita' previste per i diritti di confine.