Art. 8 
 
                Accertamento e versamento del tributo 
 
  1. L'accertamento e la liquidazione  del  tributo  sono  effettuati
sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare,
che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo
dovuto. Nelle stesse sono indicati  gli  estremi  identificativi  del
relativo versamento effettuato ai sensi del comma 7. 
  2. Nelle dichiarazioni di cui  al  comma  1,  il  fabbricante,  per
ciascun impianto di produzione, indica, in particolare, relativamente
a  ciascuna  tipologia  di  bevanda  edulcorata  prodotta  per  conto
proprio, i quantitativi ceduti, nel mese  solare  di  riferimento,  a
consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte  nazionali  che
ne effettuano la rivendita, distinguendo i  quantitativi  di  bevande
edulcorate esenti e quelli di  bevande  edulcorate  per  i  quali  il
tributo non trova applicazione. 
  3. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1,  l'acquirente,  residente
nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale  dell'acquirente
non residente nel territorio nazionale, di cui quest'ultimo si avvale
ai  sensi  dell'art.  4,   comma   3,   indicano,   in   particolare,
relativamente  a  ciascuna  tipologia  di   bevanda   edulcorata,   i
quantitativi pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate  nel  mese
solare  di  riferimento,  distinguendo  i  quantitativi  di   bevande
edulcorate esenti. 
  4. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto  di
un soggetto residente nel territorio nazionale, registrato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti  le
informazioni di cui  al  comma  2,  sono  presentate,  in  luogo  del
fabbricante,  dal  medesimo  soggetto  residente  che   provvede   al
versamento del tributo, risultante dalle medesime dichiarazioni,  nei
termini e con le modalita' di cui al comma 7. 
  5. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto  di
un soggetto non residente nel  territorio  nazionale,  registrato  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,
recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in  luogo
del fabbricante, dal rappresentante fiscale,  di  cui  si  avvale  il
predetto soggetto non residente ai sensi del medesimo art.  3,  comma
3, che provvede al versamento del tributo,  risultante  dalle  stesse
dichiarazioni, nei termini e con le modalita' di cui al comma 7. 
  6.  Le  dichiarazioni  di  cui   al   comma   1   sono   trasmesse,
esclusivamente con modalita' telematiche, all'ADM entro la  fine  del
mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. 
  7. Il versamento del tributo risultante dalle dichiarazioni di  cui
al comma 1 e' effettuato,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  6,
mediante la delega bancaria, di cui al decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme  di  pagamento  previste
dalla Tesoreria dello Stato. 
  8.  Per  le  bevande  edulcorate  importate   definitivamente   nel
territorio nazionale, l'accertamento e  la  riscossione  del  tributo
sono effettuati dall'ADM con le modalita' previste per i  diritti  di
confine.