Art. 9 Casi di non applicazione del tributo e di esenzione 1. Il tributo non e' dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. Il tributo non e' altresi' dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. 2. Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. Il quantitativo equivalente di saccarosio e' determinato con riferimento alle quantita' di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, cosi' come indicate nella tabella degli edulcoranti.