Art. 9 
 
         Casi di non applicazione del tributo e di esenzione 
 
  1. Il  tributo  non  e'  dovuto  sulle  bevande  edulcorate  cedute
direttamente  dal  fabbricante  per  il  consumo   in   altri   Paesi
dell'Unione  europea  ovvero  dal  medesimo  soggetto  esportate.  Il
tributo non e' altresi' dovuto sulle bevande edulcorate ottenute  dal
fabbricante per conto di un soggetto residente o  non  residente  nel
territorio nazionale, in  possesso  di  codice  identificativo  e  da
quest'ultimo direttamente  cedute  per  il  consumo  in  altri  Paesi
dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. 
  2. Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il  cui  contenuto
complessivo di edulcoranti  sia  corrispondente  ad  un  quantitativo
equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi  per  litro,
per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i  prodotti
predisposti per diventare bevande previa aggiunta di  acqua  o  altri
liquidi. Il quantitativo equivalente di saccarosio e' determinato con
riferimento alle quantita' di ciascun edulcorante  equivalenti  ad un
grammo  di  saccarosio,  cosi'  come  indicate  nella  tabella  degli
edulcoranti.